Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33515 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33515 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 5360/2022 r.g. proposto da:
NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), in qualità di legale rappresentante della fallita RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in Napoli (NA), INDIRIZZO, C.F. CODICE_FISCALE, Partita IVA CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del foro di Milano (C.F.: CODICE_FISCALE), presso il cui studio in Milano, INDIRIZZO è elettivamente domiciliato in forza di delega allegata al ricorso.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (TRIB. NAPOLI FALL. N. 86/2021 – P_IVA) con sede legale in Napoli, INDIRIZZO in persona della Curatrice, AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, dal l’ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO (CAP 00198), presso l’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE).
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 6/2022 pronunciata dalla Corte di appello di Napoli, in data 24.11.2021, pubblicata il 17.01.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, decidendo sul reclamo ex art. 18 l. fall. presentato da RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato la detta impugnazione , con conseguente conferma dell’impugnata sentenza , dichiarativa del fallimento della menzionata società, sentenza n. 92/2021 resa dal Tribunale di Napoli in data 30.6.2021, su istanza della Procura della Repubblica di Napoli.
Nel predetto giudizio di reclamo, instauratosi il contraddittorio, si costituiva la RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE – che chiedeva il rigetto del reclamo – e la Corte territoriale con la sentenza qui ricorsa per cassazione ha osservato e rilevato, per quanto ancora di interesse, che: (i) per quanto concerneva il profilo dell’insolvenza, il Tribunale aveva in realtà tenuto conto del rilevantissimo contenzioso tributario riguardante la RAGIONE_SOCIALE e del valore negativo del patrimonio netto, non giustificato da un semplice accantonamento per motivi prudenziali e, sotto altro profilo, aveva negato la possibilità che l’insolvenza potesse essere esclusa a causa della posta attiva costituita dai presunti crediti vantati verso la società RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che non fosse stata data prova degli stessi; (ii) la RAGIONE_SOCIALE aveva invece basato le proprie difese, per quanto concerneva l’insussistenza dello stato di insolvenza, su una relazione d i parte, dalla quale assumeva aver dimostrato che l’unico debito erariale certo della società era quello pari ad € 494.268,00, a fronte, tuttavia, di un disavanzo attivo di Euro 497.608,00; (iii) inoltre, sempre secondo tale relazione, la RAGIONE_SOCIALE aveva continuato, nonostante l’emergenza sanitaria, ad effettuare pagamenti periodici riducendo man mano il proprio debito fino all’ammontare attuale di Euro 4.353.413,19 ; (iv) tuttavia occorreva rilevare
preliminarmente che, trattandosi di una mera relazione di parte, correttamente il Tribunale aveva ritenuto che quanto nella stessa riportato dovesse essere suffragato in base ad evidenze contabili di natura certa e ufficiale, non essendo inoltre determinante la circostanza che la società fosse soggetta a controllo da parte del collegio sindacale; (v) l’accertamento dello stato di insolvenza ex art. 5 l. fall. non presupponeva dunque il definitivo accertamento del credito in sede giudiziale né l’esecutività del titolo; (vi) la contestazione di parte reclamante era, poi, fondata sulla circostanza che il Tribunale non aveva tenuto conto dell’esito favorevole nei propri confronti, almeno nei gradi di merito e salvo l’esito dell’eventuale giudizio di legittimità, di una parte del contenzioso tributario già attivato, riguardante le annualità 2009 – 2011; (vii) sulla base di tali elementi, la RAGIONE_SOCIALE aveva pertanto effettuato, in sede di reclamo, un giudizio prognostico, ritenendo che anche i ricorsi relativi alle annualità 2012-2016, tutti pendenti, essendo fondati sulle medesime eccezioni e deduzioni difensive dei contenziosi risolti positivamente, dovessero essere in definitiva parimenti accolti; (viii) tale assunto risultava essere, tuttavia, del tutto ipotetico e indimostrato, non essendo plausibile che, a fronte di un iniziale debito erariale di € 294.671.878,69, la RAGIONE_SOCIALE avesse fornito elementi di prova tali da far escludere comunque una situazione di insolvenza, e ciò anche alla luce del dedotto attivo patrimoniale, costituito soprattutto dal credito nei confronti della RAGIONE_SOCIALE; (ix) la reclamante, infatti, al di là di quanto esposto nella relazione di parte, non era comunque stata in grado di fornire alcun concreto elemento in grado di rassicurare sulla effettiva solvibilità della società in questione, ciò non potendosi ritenere dimostrato, considerati gli importi in discussione, dal semplice fatto che detta società bulgara avesse provveduto ad effettuare alcuni versamenti, nonostante l’emergenza sanitaria in atti; (x) lo stato di insolvenza si risolveva, dunque, nell ‘ incapacità del debitore di adempiere con regolarità e tempestività le proprie obbligazioni e, in tale prospettiva, non era ostativa alla dichiarazione di fallimento la consistenza del patrimonio immobiliare, riconducibile al debitore, di non immediata liquidabilità; (xi) con più specifico riferimento al caso in esame, doveva essere, poi, ribadito il costante orientamento della giurisprudenza di
legittimità secondo cui il relativo accertamento, nelle società in RAGIONE_SOCIALE, era diretto unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consenta no di assicurare l’uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali; (xii) nel caso di specie, la consistenza della situazione passiva, soprattutto legata al rilevantissimo debito verso l’Erario, sia pure ancora in corso di accertamento definitivo, unitamente all ‘ assoluta incertezza dell’attivo, dimostra vano appieno l ‘ incapacità della RAGIONE_SOCIALE, in RAGIONE_SOCIALE, di assicurare l’uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e, dunque, la situazione di insolvenza acclarata dal primo giudice; (xiii) tale conclusione non poteva neanche esser posta nel nulla dalla circostanza che lo stesso Tribunale di Napoli, in occasione di una precedente procedura prefallimentare, avesse ritenuto di rigettare il ricorso per la declaratoria di fallimento.
La sentenza, pubblicata il 17.01.2022, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il fallimento controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta ‘ error in procedendo ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., con riferimento all’art. 112 c.p.c. per omessa ovvero per motivazione apparente ‘, sul rilievo che la Corte territoriale non avrebbe indicato gli elementi da cui aveva tratto il proprio convincimento senza una loro approfondita disamina logica o giuridica e per aver addirittura omesso di esaminare la documentazione bancaria (relativa agli estratti conto bancari con l’annotazione dei bonifici pervenuti dalla RAGIONE_SOCIALE), allegata alla relazione di parte del Dott. COGNOME del 17.09.2021, prodotta dall’allora reclamante con nota di deposito del 15.10.2021 e per aver da ultimo affermato che ‘trattandosi di una mera relazione di parte … correttamente il tribunale ‘ aveva ritenuto che quanto nella stessa riportato dovesse essere ‘ suffragato in base ad evidenze contabili di natura certa ed ufficiale ‘ . Aggiunge la ricorrente che la Corte di appello aveva altresì ritenuto ‘ in maniera assolutamente assertiva e apodittica che non sarebbe stato determinante, al
fine di suffragare la suddetta relazione, che la società fosse soggetta a controllo da parte del collegio sindacale’. Il giudice del reclamo -evidenzia da ultimo la parte ricorrente -non si sarebbe neanche confrontato con quanto statuito dallo stesso Tribunale di Napoli con decreto del 23.07.2021, provvedimento col quale quest’ultimo aveva rigettato l’istanza di fallimento depositata dal preteso creditore RAGIONE_SOCIALE Con la conseguenza che, riguardando l’omessa trattazione di circostanze di fatto di particolare rilievo, ove valutate, le stesse ‘avrebbe comportato una diversa decisione’ .
1.1 Il motivo è inammissibile.
Non risulta affatto che la motivazione spesa dalla Corte territoriale, quanto al profilo dell’accertata insolvenza della società dichiarata fallita, sia meramente apparente.
Sul punto, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019).
Ciò posto e ricordato, osserva la Corte che la motivazione impugnata, per quanto prolissa in alcuni punti e fuor di stretta necessità, spiega le ragioni in fatto e in diritto che sorreggono la decisione qui oggetto di ricorso per cassazione. Ed invero, la Corte partenopea ha spiegato che la dimostrazione dello stato di insolvenza era stata fornita dalla parte istante pubblica (P.M.) con la prova dell ‘ enormità del debito erariale ( € 294.671.878,69 ), a fronte del quale anche la parziale contestazione dello stesso in sede giudiziale tributaria con esito favorevole (attraverso contenziosi ancora da definirsi comunque in sede di legittimità) non spostava le considerazioni finali in termini di incapacità della società debitrice ad assicurare l’uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali attraverso la RAGIONE_SOCIALE degli elementi
attivi del patrimonio sociale (trattandosi di società in RAGIONE_SOCIALE, per la quale vale il criterio di accertamento della cd. insolvenza statica). A ciò la Corte di merito ha anche aggiunto che risultava non dimostrata la possibilità di positiva escussione dei crediti della fallita nei confronti della società bulgara di cui non era stata comprovata in giudizio l’effettiva solvibilità.
A fronte di tali argomentazioni che non possono essere definite ‘apparenti’ secondo il paradigma delineato dalla giurisprudenza sopra ricordata – le richieste della parte ricorrente si risolvono pertanto in una sollecitazione ad un nuovo scrutinio della quaestio facti , tramite la rilettura degli atti istruttori, scrutinio che, tuttavia, è inibito a questa Corte di legittimità.
Né può essere condivisa l’ulteriore obiezione sollevata dalla parte ricorrente in relazione alla diversa decisione adottata dal Tribunale nel respingere la istanza di fallimento presentata in precedenza da un creditore, posto che detta diversa pronuncia, notoriamente, non fa stato né impedisce la presentazione di ulteriori richieste di fallimento, nel caso di specie perorate dalla parte pubblica (v. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15806 del 07/06/2021).
Con il secondo mezzo si denuncia ‘ violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento agli artt. 5 e 7 l.f. ‘, sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente lo stato di insolvenza sulla base di richiami giurisprudenziali del tutto inappropriati e riferiti all’istanza di fallimento depositata da parte del creditore e non già a quella del P.M. ex art. 7 l. fall.
2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile perché impinge il merito degli apprezzamenti effettuati dalla Corte partenopea, sempre quanto al profilo dell’accertamento dello stato di insolvenza.
In primo luogo, occorre chiarire che non vi è differenza di esame in ordine alla necessità del giudizio da svolgersi incidenter tantum sul profilo della sussistenza o meno del credito contestato giudizialmente ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, a seconda che l’istanza di fallimento sia presentata da un creditore ovvero dal P.M., come invece predicato nella censura in esame.
Sul punto va ricordato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all’accertamento, sia pur incidentale, dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, potendo, in tal caso, onde adempiere al suo dovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio ad essa, con l’obbligo, invece, ove rilevi significative anomalie, tali da giustificare il dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, di dare specificamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione (Cass., n. 5001/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27689 del 30/10/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 4406 del 19/02/2025).
Ciò posto, e premesso che l’accertamento dello stato di insolvenza ex art. 5 l. fall. non presuppone il definitivo accertamento del credito in sede giudiziale né l’esecutività del titolo, la contestazione di parte reclamante è fondata in buona sostanza sulla circostanza che il tribunale non avrebbe tenuto conto dell’esito favorevole nei propri confronti, almeno nei gradi di merito e salvo l’esito dell’eventuale giudizio di legittimità, di una parte del contenzioso tributario attivato, riguardante le annualità 2009 -2011 (Commissione Regionale Della Campania – Sezione 11 -sentenza emessa in data 14.06.2018 e Commissione Provinciale Di Napoli -Sezione 12 -sentenza emessa in data 21.06.2018, per la pretesa tributaria Iva). Sulla base di tali elementi, la RAGIONE_SOCIALE aveva avanzato un giudizio prognostico in sede di reclamo, ritenendo che anche i ricorsi relativi alle annualità 2012-2016, tutti pendenti, basandosi sulle medesime eccezioni e deduzioni difensive, avrebbero dovuto in definitiva parimenti essere accolti.
Ebbene, tali apprezzamenti vorrebbero però trascinare ancora una volta questa Corte sull’inaccessibile terreno della valutazione delle prove, come tale non sindacabile nel giudizio di legittimità, e ciò peraltro a fronte di una motivazione che ha adeguatamente spiegato che, innanzi ad una debitoria erariale ‘monstre’, anche l’esito vittorioso di una parte del contenzioso tributario in corso non avrebbe determinato un esito decisorio diverso, quanto
all’accertamento dello squilibrio patrimoniale tra attivo e passivo della società debitrice in RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta quest’ultimo di un accertamento in fatto che non può essere sindacato in questo giudizio, tanto meno sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i gravi motivi ex art. 94 cod. proc. civ. per condannare, in solido con la società rappresentata, il legale rappresentante COGNOME al pagamento delle spese di lite, stante l ‘ evidente imprudenza nella proposizione della odierna impugnazione, quale emerge chiaramente dalla declaratoria di inammissibilità di tutti i motivi di ricorso presentati (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25410 del 16/09/2025). Sussistono così i «motivi gravi» di cui alla disposizione sopra citata, individuabili nel fatto processuale della proposizione di ricorso in Cassazione senza la normale prudenza (Cass., Sez. U., n. 5398/1988), presupposto che va accertato e posto a fondamento di una autonoma responsabilità processuale del legale rappresentante conferente la procura speciale, in quanto soggetto estraneo al giudizio (Cass., n. 9203/2020; Cass., n. 27475/2019; Cass., n. 20878/2010). Il legale rappresentante della società ricorrente va, pertanto, condannato al pagamento delle spese processuali in solido con la soccombente società ricorrente.
Sussistono anche i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente e RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in solido e in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 25.11.2025
Il Presidente NOME COGNOME