Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27455 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27455 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24377/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO , presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), giusta procura speciale a margine del ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1505/2017 depositata il 13/7/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/6/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa evocava in giudizio, avanti al Tribunale di Padova, Intesa Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE.p.a. perché fossero dichiarati inefficaci, ai sensi degli artt. 203 e 67, commi 1 e 2, l. fall., i versamenti con carattere solutorio affluiti, nel c.d. periodo sospetto, sul conto corrente intrattenuto presso la banca da CGP in bonis nonché la cessione di credito effettuata dalla società in favore della convenuta il 24.12.2003, con conseguente condanna di quest’ultima alla restituzione della somma complessiva di € 226.280,27.
Il Tribunale di Padova, con sentenza del 16/9/2014, accoglieva la prima domanda, dichiarando l’inefficacia de lle rimesse, per complessivi € 150.698,66, registrate sul c/c il 23 aprile 2004 e condannando la banca a pagare alla procedura la somma predetta, maggiorata di interessi e spese.
Rigettava, invece, la domanda di revoca della cessione di credito, escludendone l’anomalia , perché avvenuta a fronte di un finanziamento sostanzialmente contestuale; rilevava inoltre che il credito, ceduto pro solvendo , non era stato incassato dalla banca.
La sentenza, appellata in via principale da Intesa Sanpaolo e in via incidentale dalla RAGIONE_SOCIALE, è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Venezia, che, in accoglimento del solo appello della banca, ha interamente rigettato le domande attrici, escludendo la revocabilità dei versamenti intervenuti sul c/c il 23 aprile 2004, in quanto eseguiti da un terzo – datore di pegno in favore della società in forza di contratti muniti di data certa – che si era limitato ad adempiere alla propria obbligazione di garanzia.
CGP in LCA ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 13 luglio 2017, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Intesa Sanpaolo RAGIONE_SOCIALEp.a..
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che:
4.1. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2704 cod. civ., in quanto la corte di merito ha ritenuto che i contratti di pegno avessero data certa in ragione del fatto che i relativi documenti erano muniti di timbro postale, senza preoccuparsi però di accertare che la scrittura privata formasse un corpo unico con il foglio sul quale il timbro era stato apposto.
4.2. Il secondo motivo prospetta analoga doglianza sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. .
4.3. Il terzo motivo d enuncia l’omesso esame di altro fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, costituito dalla circostanza che i due accrediti in contestazione erano stati indicati nell’estratto conto come bonifici e non potevano perciò essere riferiti alla realizzazione di un pegno.
I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della sovrapponibilità delle questioni trattate, risultano tutti inammissibili.
5.1. La corte di merito, infatti, ha affermato che i documenti prodotti dalla banca in originale (contratto di pegno; quattro atti di conferma del pegno; atto riepilogativo) erano muniti di data certa, ‘ in quanto su tutti è posto il timbro di autoprestazione rilasciato dagli uffici postali competenti ‘.
Il primo motivo non evidenzia alcuna criticità della decisione impugnata in punto di diritto, ma è espressione di un mero dissenso rispetto al predetto, inequivoco accertamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità.
In proposito è sufficiente ricordare che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata
dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 29404/2017, Cass. 19547/2017, Cass. 16056/2016, Cass. Sez. U., 34476/2019, Cass. 5987/2021).
5.2. Analogamente, il secondo mezzo, lungi dal denunciare l’ omesso esame di un fatto decisivo, lamenta che l’ esame di tale fatto, compiuto dal giudice, non sia conforme alla lettura che di esso vorrebbe dare la ricorrente: argomento, tuttavia, non coerente con la censura sollevabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che consente di lamentare l’omissione dell’ esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (Cass. 14929/2012, Cass. 23328/2012).
5.3. Il medesimo vizio affligge anche il terzo motivo di ricorso, che lamenta che la c orte distrettuale non abbia ‘ correttamente esaminato ‘ (pag. 15 del ricorso) gli estratti del conto, in cui gli accrediti erano stati descritti come bonifici.
Una simile contestazione mira, all’evidenza ed in maniera inammissibile, a d ottenere la revisione dell’accertamento compiuto dai giudici d ‘appello in ordine al fatto che gli accrediti in questione, seppur qualificati come bonifici nell’estratto conto e nelle contabili , erano riferibili al realizzo dei pegni rilasciati dal terzo garante.
Il quarto motivo di ricorso deduce , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67, comma 1, n. 2, e 203 l. fall.: la ricorrente lamenta che la corte d’appello abbia ritenuto insuscettibile di revoca la cessione del credito avvenuta in data 24 dicembre 2023 a causa della mancata riscossione del credito ceduto, senza considerare, però, che l’oggetto dell’azione revocatoria era il solo atto negoziale estintivo di debiti pecuniari.
Anche questo motivo è inammissibile.
La c orte d’appello ha ritenuto ‘ in primo luogo ‘ che la cessione del credito in discorso non fosse revocabile, come già sottolineato dal primo giudice, perché la stessa era ‘ avvenuta a fronte di un finanziamento sostanzialmente contestuale e, dunque, in assenza dei presupposti per accogliere la proposta azione revocatoria ‘ (pag. 18 della decisione impugnata).
Ha rilevato, ‘ in secondo luogo ‘, che ‘ la cessione avvenuta pro solvendo (doc. 6 banca) e il fallimento non provato la riscossione del credito medesimo ‘ (pag. 19).
La ricorrente non ha sollevato alcuna censura rispetto alla prima delle due rationes decidendi che sorreggono il capo della decisione impugnato , rendendo così inammissibile, per difetto di interesse, la censura concernente la seconda ratio (cfr., fra le tante, Cass. 18641/2017, Cass. 11222/2017, Cass. 9752/2017 Cass. Sez. U., 7931/2013).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 6.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma in data 13 giugno 2024.