Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10642 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10642 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr.18866/2021 proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende giusta procura in atti ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Curatore NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – avverso la sentenza nr. 128/2021 della Corte d’Appello di Trento, depositata in data 1/6/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d’Appello di Trento ha respinto il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di dichiarazione di fallimento della reclamante emessa dal Tribunale di Trento, con condanna del legale rappresentante NOME COGNOME alla refusione delle spese di giudizio ex art. 94 c.p.c.
1.1 La Corte territoriale ha riconosciuto la legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE a presentare istanza di fallimento sulla scorta di un credito per fornitura di beni che, sia pur sub iudice , è stato incidentalmente accertato sulla base della documentazione contabile positivamente valutata con l’accoglimento della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo.
1.2 L’impugnata sentenza ha, inoltre, ritenuto provato lo stato di insolvenza in primo luogo attraverso le risultanze della consulenza tecnica che ha evidenziato « uno squilibrio patrimoniale molto consistente » determinato alla data del 30/6/2020 nell’importo di € 492.570 ed in secondo luogo dallo sbilancio tra passivo accertato e attivo realizzabile.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a cinque motivi, illustrati con memoria; RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 I motivi del ricorso possono così sintetizzarsi:
1).violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 19 l.fall. e 115,116, 132 c.p.c. e 111 Cost. per aver la Corte riconosciuto la
legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE ad instare per il fallimento sulla base di un credito non definitivamente accertato in via giudiziale e non tenendo conto delle iniziative giudiziarie di risarcimento danni promosse da RAGIONE_SOCIALE, che avevano originato giudizi interrotti a causa del fallimento di quest’ultima e non riassunti dal curatore;
violazione degli artt. 5,15 e 18 l.fall. e 115, 116, 132 c.p.c. e 111 Cost, si argomenta che la Corte ha accertato lo stato di insolvenza sulla base delle risultanze della CTU senza tener conto dei rilievi del CTP che aveva ipotizzato, in caso di esito positivo della causa di risarcimento danno intentata dalla fallita contro RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, una rettifica dei valori di bilancio « patrimonializzando l’impresa e riducendo l’esposizione debitoria » con positiva incidenza sugli indici di solvibilità. Si imputa alla Corte di non aver tenuto conto, nell’accertare lo stato di insolvenza, della situazione economico-finanziaria, nazionale ed internazionale gravemente pregiudicata dalla nota crisi epidemiologica del Covid. Viene, infine, rimarcato che la RAGIONE_SOCIALE non aveva debiti con i lavoratori , gli enti previdenziali, né vi erano situazioni di sofferenza con il ceto bancario;
nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 nr. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 6,15,16, e 18 l.fall., nonché artt. 112 e 132 c.p.c in combinato disposto con gli artt. 1175 e 1375 c.c; la Corte, a dire della ricorrente ,non avrebbe esaminato le argomentazioni diffusamente dedotte nel reclamo circa la condotta tenuta dal creditore procedente di abuso di posizione dominante, in violazione dei fondamentali principi contrattuali di correttezza e buona fede denunciata nei giudizi risarcitori interrotti e mai riassunti dalla curatela, così incorrendo nella violazione di corrispondenza tra il chiesto e il giudicato;
4) nullità della sentenza ai sensi dell’art 360 nr 4 c.p.c. in relazione agli artt. 115, 116, 132 e 196 c.p.c., in combinato disposto con
l’art 18 l.fall., per avere la Corte immotivatamente denegato la richiesta di integrazione o, in subordine la chiamata a chiarimenti dell’ausiliario del giudice, formulata sempre sulla base delle osservazioni del consulente di parte;
5) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 nr. 3 c.p.c., in relazione al combinato disposto degli artt. 88, 91,96 e 132 c.p.c., nonché dell’ art 13 l. 247/2012 e d.m. 55/2014 per avere l’impugnata sentenza posto le spese a carico della legale rappresentante della società, non parte in giudizio, in assenza della sussistenza dei gravi motivi non potendosi ritenere il reclamo manifestamente infondato.
2 Il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., perché il provvedimento impugnato è conforme al costante orientamento di questa Corte che ha affermato il principio secondo il quale la dichiarazione di fallimento, pur non richiedendo un definitivo accertamento del credito dedotto a sostegno della relativa istanza, né l’esecutività del relativo titolo, presuppone, compatibilmente con il carattere sommario del rito, un’autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, circa la sussistenza di detto credito, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento: in tale ambito, il giudice è tenuto, quindi, a valutare non solo le allegazioni e le produzioni dalla parte istante, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare l’insussistenza dell’obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (cfr. Cass., Sez. Un., 1521/2013, 23494/2020, 30827/2018 e 16853/2022).
2.1 Orbene, la Corte distrettuale, nel confermare la legittimazione della creditrice istante, mentre ha accertato, incidenter tantum , il credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE per forniture di prodotti, risultante dalle scritture contabili poste a fondamento di richieste di emissione di provvedimenti monitori accolti, ha ritenuto che le pretese risarcitorie fatte valere dalla RAGIONE_SOCIALE, in dipendenza
del rapporto contrattuale intercorso con RAGIONE_SOCIALE, fossero delle « mere aspettative di non semplice riconoscimento »; i giudici di merito hanno, quindi, esteso le proprie valutazioni alle eccezioni di estinzione della ricorrente valutandone l’infondatezza.
3 Il secondo motivo è, parimenti, inammissibile.
3.1 La Corte territoriale ha posto a fondamento della sua decisione in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza i dati emersi dalla CTU e il netto squilibrio tra l’attivo realizzabile (100.000 Euro) e il passivo accertato (750.000 Euro circa).
3.2 L’ accertamento del possesso della qualità d’imprenditore commerciale da parte del debitore e della sussistenza dello stato d’insolvenza, ai fini della dichiarazione di fallimento, costituisce un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, nr. 5 c. p. c., per omesso esame di un fatto decisivo che abbia costituito oggetto del dibattito processuale e risulti idoneo ad orientare diversamente la decisione, oppure per difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass.7252/2014, 4785/2005 e 3371/1977).
3.3 Le doglianze dedotte dalla ricorrente sotto la parvenza di censure in iure, si risolvono in realtà un tentativo di sovvertimento del giudizio di fatto.
4 Inammissibile è anche il terzo motivo in quanto, contrariamente a quanto opina la ricorrente, nessun vizio di omessa pronuncia può predicarsi avendo la Corte trentina, sia pur con motivazione scarna, esaminato l’asserita condotta abusiva di RAGIONE_SOCIALE posta a base della richiesta risarcitoria ritenuta « allo stato di mera aspettativa».
5 Il quarto motivo è ancora una volta inammissibile in quanto la Corte ha ritenuto inutili le richieste di integrazione della CTU alla luce della delle conclusioni cui l’ausiliario è pervenuto.
5.1 Non è censurabile in sede di legittimità il giudizio, anche implicito, espresso dal giudice di merito in ordine alla superfluità di una richiesta di integrazione CTU, spettando allo stesso giudice, di individuare le fonti del proprio convincimento, ed, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione e di ritenere di avere già raggiunto, in base alla documentazione in atti, sulla scorta delle eccezioni e delle prove fornite dalla controparte oltre che della istruzione probatoria già esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione.( cfr. Cass. 17693/2013 e 22799/2017).
6 Neppure l’ultimo motivo supera il vaglio di ammissibilità.
6.1 L’art. 94 cpc prevede : « gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in genere coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell’intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita .»
6.2 Poiché il legale rappresentante diviene parte in causa in ordine alla pronuncia sulla propria responsabilità, egli, e non la società rappresentata, è il titolare del diritto ad impugnare il capo di pronuncia di condanna contenuto nella sentenza.
6.3 Nel caso in esame la Corte ha condannato, in via esclusiva alla refusione delle spese legali il legale rappresentante della società fallita, nella persona di NOME COGNOME, e il ricorso per Cassazione avverso tale capo della sentenza è stato proposto dalla COGNOME, non in proprio ma, come si evince dalla lettura della procura alle liti in calce al ricorso, nella esclusiva qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
7 In conclusione il ricorso è inammissibile.
8 Nulla è da statuire sulle spese non avendo RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE svolto difese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2024