Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30023 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30023 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4947/2016 R.G. proposto da: BANCO POPOLARE S OCIETA’ COOPERATIVA (ora Banco BPM SPA), elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di FIRENZE n. 42/2016 depositato il 20/01/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Dagli atti di causa risulta che nel 2013 il Banco RAGIONE_SOCIALE (Banca) insinuò al passivo del RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) un credito ipotecario di euro 10.894.771,25 oltre interessi, in forza di due contratti di mutuo fondiario, che il giudice delegato ammise al chirografo, nel primo caso per mancata produzione documentale e, nel secondo, per il superamento del ‘ limite di finanziabilità ‘ ex art. 38 d.lgs. 385/93.
1.1. -Il curatore RAGIONE_SOCIALE predispose un piano di riparto parziale ex art. 110, comma 1, l.fall. che attribuiva i ‘frutti civili’ del bene ipotecato (cioè i canoni di affitto del compendio aziendale su cui gravava l’ipoteca iscritta in favore del la Banca) al creditore privilegiato Equitalia e, pro quota , a tutti i creditori chirografari ammessi in via definitiva allo stato passivo (compresa la Banca).
1.2. -La Banca propose reclamo ex artt. 36 e 110, comma 2, l.fall. e chiese la ‘sospensione dell’esecuzione’ del riparto, facendo presente di aver proposto opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall. contro l ‘esclusione del privilegio ipotecario; con decreto del 25/09/2014 il giudice delegato, pur dando atto che l ‘istante non aveva chiesto misure cautelari a norma dell’art. 113, comma 1, n. 2) l.fall., accolse il reclamo disponendo l’ accantonamento delle somme « fino alla prossima pronuncia sulla decisione dell’opposizione allo stato passivo ».
1.3. -Avendo il Tribunale di Firenze respinto l’opposizione allo stato passivo con decreto del 30/10/2014, il curatore predispose un secondo piano di riparto parziale (sostitutivo del precedente rimasto ‘congelato’ ) che attribuiva nuovamente i ‘frutti civili’ del bene ipotecato ai creditori chirografari.
1.4. -La Banca propose nuovamente reclamo ex art. 36 l.fall., deducendo di aver proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale -ancora una volta senza chiedere l’emissione di misure cautelari per imporre l’accantonamento delle somme rivendicate quale creditore ipotecario -ed il giudice delegato stavolta lo respinse, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassative di accantonamento ex art. 113 l.fall.
1.5. -Nel proporre reclamo al collegio ex art. 26 l.fall., la Banca ha chiesto, in particolare, la sospensione della distribuzione della somma di euro 340.458,10 sino al passaggio in giudicato della decisione sulla propria opposizione allo stato passivo.
1.6. -Con il provvedimento del 20/01/2016 il Tribunale di Firenze ha rigettato il reclamo, per non essere stata disposta alcuna misura cautelare da parte del tribunale in sede di opposizione ex art. 98 l.fall., con conseguente impossibilità di disporre l’accantonamento ai sensi dell’art. 113 l.fall., norma insuscettibile di applicazione analogica.
1.7. -Avverso detta decisione, la Banca ha proposto ricorso straordinario per cassazione (notificato il 18/02/2016), affidato a quattro motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
-Entrambe le parti hanno depositato memorie, dalle quali risulta che con ordinanza n. 13164 del 24/06/2016 questa Corte ha accolto il ricorso proposto dalla Banca ex art. 99 l.fall., affermando la validità dei contratti di mutuo fondiario e rinviando per la conseguente modifica dello stato passivo al Tribunale di Firenze, che vi ha provveduto con decreto del 09/03/2017, collocando in via ipotecaria i crediti della Banca derivanti dai mutui fondiari, cui di conseguenza, nei successivi piani di riparto, è stato attribuito il ricavato dalla vendita del compendio immobiliare ipotecato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 36 l.fall. poiché, in mancanza di reclamo ex art. 36 l.fall. da parte del curatore RAGIONE_SOCIALE, sul decreto del giudice delegato del 25/09/2014 -che in tesi avrebbe sospeso l’esecutività del riparto sino alla decisione di legittimità -si sarebbe formato il giudicato.
2.2. -Il secondo mezzo prospetta violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 110, comma 4, e 113, comma 1, n. 2, l.fall., che andrebbe correttamente interpretato nel senso che «la misura cautelare non è necessaria per effettuare gli accantonamenti dei crediti oggetto di opposizione e fino al passaggio in giudicato della decisione relativa».
2.3. -Il terzo deduce violazione e falsa applicazione de ll’ art. 113 l.fall., per non avere il tribunale tenuto conto che la misura cautelare prevista dall’art. 113, c omma 1, n. 2) l.fall. può essere integrato anche da un provvedimento atipico, quale quello con cui il giudice delegato aveva ‘congelato’ il primo piano di riparto.
2.4. -Il quarto lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 113, comma 1, n. 2) l.fall. in quanto provvedimento cautelare atipico poteva essere anche il decreto ex art. 36 l.fall. adottato dal giudice delegato in data 25/09/2014.
-Il ricorso non può trovare accoglimento poiché tutte le censure, in parte ripetitive, risultano infondate per taluni profili ed inammissibili per altri.
Occorre premettere che non può farsi applicazione ratione temporis della previsione inserita nel primo comma dell’art. 110 l.fall. dalla l. 119/2016 (entrata in vigore il 3 luglio 2016) in base alla quale «Nel caso siano in corso giudizi di cui all’art. 98, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al presente comma, indica per ciascun creditore le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una fideiussione autonoma, irrevocabile a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all’articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso (…), oltre agli interessi (…). Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all’accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell’art. 98». Per le stesse ragioni non è applicabile il periodo aggiunto al quarto comma della stessa norma, in base al quale «non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del terzo periodo del primo comma, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi (…). Il provvedimento che decide sul
reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate».
3.1. -Quanto al primo motivo, nel provvedimento impugnato sono chiaramente esposte le condivisibili ragioni per cui il decreto con cui il giudice delegato ha definito il primo reclamo proposto dalla Banca ex art. 36 l.fall. deve essere interpretato nel senso che l’a tipico ‘congelamento’ del progetto di riparto era chiaramente ancorato (anche per intuibili ragioni di speditezza della procedura) alla decisione dell’unico giudizio allora pendente, ossia l’opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall., nel corso del quale la Banca avrebbe potuto chiedere (come non aveva ancora fatto, e poi in realtà non fece mai, nonostante ne fosse stata evidenziata, in quella sede, l’imprescindibilità) la concessione di misure cautelari a norma dell’art. 113, comma 1, n. 2) l.fall. ; e ciò anche in forza della successiva ‘interpretazione autentica’ del medesimo giudice delegato, con il provvedimento del 13/11/2015.
Non vi è allora alcun giudicato endoRAGIONE_SOCIALE che sia stato violato.
3.2. -Il secondo mezzo è infondato poiché prospetta una interpretazione contrastante con il tenore delle norme fallimentari.
In particolare, l’art. 113 l.fall. detta la disciplina sostanziale cui deve conformarsi il curatore nella predisposizione dei progetti di ripartizione parziale, prevedendo -accanto al l’accantonamento generico, discrezionale e prudenziale (e come tale insindacabile), in forza del quale le ripartizioni parziali non possono superare l’ottanta per cento delle somme disponibili -una serie di specifici accantonamenti, obbligatori e tassativi, contemplati nei numeri da 1) a 4) del primo comma, i quali nel loro insieme disegnano un sistema di equilibrato bilanciamento tra l’obiettivo di una rapida soddisfazione (anche parziale) dei creditori e la tutela dei diritti di coloro che, fra essi, non abbiano ancora trovato definitiva ammissione allo stato passivo, sul quale vengono parametrate le ripartizioni. Questi ultimi sono i destinatari dell’accantonamento.
L’art. 110 l.fall. disciplina invece il procedimento di ripartizione e prevede al quarto comma una specifica forma di cautela per i
reclamanti, disponendo che, qualora siano proposti reclami avverso il progetto di ripartizione, il giudice delegato lo dichiara esecutivo previo accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione; si tratta, in tal caso, di un accantonamento provvisorio che, come l’inserto normativo del 2016 ha chiarito, è destinato a trovare la propria sorte definitiva con il provvedimento che decide sul reclamo.
Ciò premesso, questa Corte ha da tempo evidenziato che il creditore non ammesso al passivo, pur potendo presentare osservazioni al piano di riparto e giovarsi dell’accantonamento generico (in via prudenziale estendibile anche al probabile esito positivo del giudizio di opposizione allo stato passivo), «non ha tuttavia diritto ad un accantonamento specifico, né è consentita, per il carattere tassativo delle sue previsioni, un’applicazione dell’art. 113 legge RAGIONE_SOCIALE che, in analogia, estenda la previsione di accantonamento ai crediti non ammessi», senza che tale risultato interpretativo contrasti «con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, stante la sostanziale diversità di situazione giuridica in cui vengono a trovarsi, nel procedimento RAGIONE_SOCIALE, i creditori non ammessi rispetto a quegli altri creditori considerati dalle specifiche previsioni dell’art. 113 legge RAGIONE_SOCIALE» (Cass. 9901/2004).
Anche successivamente è stato ribadito che le ipotesi di accantonamento ex art. 113 l.fall. integrano una previsione «da ritenersi tassativa, in quanto derogante ai principi generali che reggono il processo RAGIONE_SOCIALE, e perciò insuscettibile di applicazione analogica» (Cass. 5304/2009, 18550/2014; così già Cass. 8575/1998, 1391/1999).
Si tratta di principio che va confermato e che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si applica non solo al creditore non ammesso, ma anche al creditore ammesso al passivo in modo difforme (per entità o natura) dalla domanda -ad esempio, come nel caso di specie, senza riconoscimento della prelazione chiesta -come si desume chiaramente dal riferimento dell’art. 113, comma 1, n. 2) l.fall. ai «creditori opponenti» tout court .
3.3. -Infondata è anche la tesi veicolata dal terzo motivo, poiché, per come risulta conformato il sistema, le misure cautelari cui fa riferimento l’art. 113, comma 1, n. 2) l.fall. non possono che essere disposte dal tribunale RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall. -essendo proprio lo stato passivo il cardine su cui ruotano tutti gli accantonamenti de quibus -e non già dal giudice delegato (chiamato semmai a tenerne conto), né tantomeno da altro giudice ordinario, in forma di provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., stante il divieto di azioni cautelari posto dall’art. 51 l.fall .
3.4. -Inammissibile è infine il quarto mezzo, che, sulla base delle argomentazioni spese nel terzo, contesta la condivisibile interpretazione data dal tribunale al primo provvedimento del giudice delegato semplicemente proponendone una diversa, in base alla quale sarebbe proprio quello il provvedimento di concessione delle misure cautelari che avrebbe dovuto giustificare l’accantonamento nel progetto di ripartizione ex art. 113, comma 1, n. 2) l.fall.
-Né può ritenersi che la tutela così descritta sia eccessivamente sbilanciata a favore dei creditori definitivamente ammessi al passivo -che proprio per il combinato disposto degli artt. 110 e 113 l.fall. hanno diritto ad una sollecita e progressiva distribuzione delle liquidità fallimentari -poiché anche ai creditori che in prima battuta siano stati esclusi, in tutto o in parte, dallo stato passivo l’ordinamento offre il rimedio per ottenere un accantonamento al pari dei creditori già ammessi ma solo con riserva, ovvero destinatari di impugnazione o revocazione, o infine vittoriosi in sede di opposizione in forza di una decisione (per una svista del legislatore definita ‘sentenza’ piuttosto che ‘decreto’) non ancora passata in giudicato: si tratta appunto delle misure cautelari che l’opponente può chiedere , e che nel caso in esame (per ragioni imperscrutabili) non sono state chieste.
Il mancato assolvimento di questo onere ridonda inevitabilmente a carico della parte interessata che non si è avvalsa del rimedio che aveva a disposizione.
Nel sistema positivo di riferimento non esiste invero un diritto all’ accantonamento in ragione della sola pendenza del giudizio di opposizione allo stato passivo, poiché proprio ciò implicherebbe un meno giustificabile e ragionevole sbilanciamento in pregiudizio dei creditori già definitivamente ammessi, costretti ad attendere l’esito dell ‘altrui giudizio di opposizione anche laddove questo si rivelasse palesemente infondato.
-Va infine rilevato che non vi è luogo a provvedere sulle questioni nuove poste solo in memoria dal ricorrente a fondamento dell’invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere «in ragione dei fatti sopravvenuti che hanno modificato nel corso del giudizio la situazione sostanziale», in assenza di adesione o comunque di riscontro certo ed univoco nelle memorie di controparte circa l ‘allegazione che la RAGIONE_SOCIALE ha accantonato le somme in contestazione «e tuttora ne mantiene l’accantonamento» .
-Segue il rigetto del ricorso con condanna alle spese, liquidate in dispositivo.
-Sussistono i presupposti processuali per l’applicazione dell’art. 13 co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, co. 17, della l. n. 228 del 2012, che impone il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l’impugnazione da essa proposta, a norma del co. 1-bis del detto art. 13 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che del l’interveniente , di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26/09/2023.