Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19943 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19943 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13221/2018 R.G. proposto da:
Fallimento Leghe Leggere spa, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE,
-controricorrenti
nonché contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE a socio unico, intimato-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4398/2017 depositata il 26/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere respinse la domanda proposta dal Fallimento Leghe Leggere spa di condanna di RAGIONE_SOCIALE Luxembourg RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE a Luxenbourg (di seguito per brevità ‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
e RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni per abuso di direzione unitaria ex art 2497 c.c. delle due società straniere in danno della fallita RAGIONE_SOCIALE per favorire altra società del gruppo, la RAGIONE_SOCIALE, poi sottoposta, a sua volta, a procedura concorsuale.
1.1.In particolare le capogruppo avrebbero consentito la stipula di un contratto di affitto d’azienda dalle RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE a condizioni estremamente svantaggiose per l’affittante, già in condizioni precarie tali da determinar ne lo scioglimento.
2 La Corte d’appello di Napoli adita dal Fallimento con sentenza del 26/10/2017 rigettava il gravame.
2.1 Rilevava la Corte di merito che non era stata fornita la prova da parte del Fallimento della sussistenza dei presupposti dell’attività di direzione e coordinamento in violazione di principi della corretta gestione imprenditoriale.
2.2 Ciò in quanto, in primo luogo, a configurare la responsabilità ex art 2497 c.c. non è sufficiente che vi sia un esercizio di attività di
attività di direzione e coordinamento con conseguente imputazione alla capogruppo delle scelte gestionali errate della società eterodiretta, ma è necessario che vengano esercitati poteri di amministrazione nella società eterodiretta resa mera esecutrice delle direttive.
2.2 Secondo i giudici partenopei non poteva applicarsi neppure la presunzione ex art. 2497 sexies c.c. in quanto, per un verso, non era stato, né provato, né allegato dal Fallimento che nel bilancio consolidato delle due banche fossero stati indicati anche i bilanci delle società eterodirette, per altro verso, non ricorreva neppure la situazione di controllo ex art. 2359 c.c. non essendo stata dimostrata la detenzione da parte delle appellate, anche mediante società fiduciarie, della maggioranza dei voti nell’assemblea della società eterodiretta o la possibilità di svolgere una influenza dominante.
3.Il Fallimento ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a quattro motivi; RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno svolto difese con controricorso mentre il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis 1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2497 e 2497 sexies c.c. per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto che la parte che promuove l’azione di responsabilità per abuso di direzione unitaria sia tenuta comunque a fornire la prova della sussistenza di uno specifico atto lesivo compiuto in esecuzione di una particolare direttiva dalla capogruppo alla società eterodiretta; sarebbe, infatti, onere particolarmente oneroso per i creditori estranei alla compagine sociale provare l’emanazione di una specifica direttiva e per tale
ragione che l’art 2497 sexies c.c. stabilisce la presunzione iuris tantum circa l’esistenza dell’attività di direzione e coordinamento.
1.1 La Corte, quindi, secondo il ricorrente, avrebbe disatteso la regola di ripartizione della prova contenuta nelle predetta disposizione che, a fronte della presunta attività di direzione e coordinamento, onera il danneggiato della dimostrazione della sola contrarietà della condotta ai principi di corretta gestione imprenditoriale e del nesso di causalità tra tale condotta con i pretesi danni subiti.
1.2 Il secondo motivo denuncia omesso esame di fatto decisivo , ex art. 360, comma 1 n.5, c.p.c., costituito dalla mancata documentazione, ai fini della sussistenza della presunzione ex art. 2497 sexies c.c., della cessione, all’epoca dell’affitto d’azienda, da parte di RAGIONE_SOCIALE delle partecipazioni societarie in RAGIONE_SOCIALE , controllante di RAGIONE_SOCIALE che a sua volta, deteneva il 70% delle quote di RAGIONE_SOCIALE; circostanza contestata dal curatore il quale nei propri scritti difensivi, in primo e secondo grado, aveva sempre affermato la persistenza del controllo di RAGIONE_SOCIALE su RAGIONE_SOCIALE indicandone gli elementi presuntivi.
1.3 Il terzo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360, comma 1 n.5, c.p.c., costituito dalla mancata documentazione, ai fini della sussistenza della presunzione ex art 2497 sexies c.c., della dismissione, all’epoca dell’affitto d’azienda, di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, controllate da RAGIONE_SOCIALE, del controllo congiunto sulla RAGIONE_SOCIALE; circostanza contestata dal curatore il quale nei propri scritti difensivi, in primo e secondo grado, aveva sempre affermato la persistenza del controllo di RAGIONE_SOCIALE su RAGIONE_SOCIALE indicandone gli elementi presuntivi.
1.4 Il quarto motivo deduce ancora omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360, comma 1 n.5, c.p.c., per non avere l’impugnata sentenza esaminato il fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, costituito dall’attività di subholding, e non di mero
servizio di amministrazione e consulenza, esercitata da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE su RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, allegata e dimostrata in corso del giudizio di merito.
1.5 Il quinto motivo denuncia l’ingiustizia della regolamentazione delle spese processuali dei gradi di merito.
2 Ragioni di ordine logico e di economia processuale impongono l’esame prioritario del secondo, del terzo e del quarto motivo.
2.1 I motivi, da scrutinarsi congiuntamente in quanto rivolti a censurare la ratio decidendi che ha escluso in apicibus la sussistenza di un legame di direzione e coordinamento tra le banche controricorrenti e le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, sono inammissibili
2.2 Le norme sulle quali si fonda la pretesa risarcitoria fatta valere dal Fallimento sono l’art. 2497 c. c., inserito nel Capo IX (come sostituito dal d.lgs. n. 6 del 2003, con decorrenza dall’1 gennaio 2004), intitolato ‘Direzione e coordinamento di società’, del Titolo V, del Libro Quinto del codice civile -rubricato ‘Responsabilità’, che così testualmente dispone (nel testo, qui applicabile ratione temporis , anteriore alla modifica apportata al suo comma 3, dal d.lgs. n. 14 del 2019): « 1. Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette. 2. Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi
ne abbia consapevolmente tratto beneficio. 3. Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento. 4. Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l’azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario » e l’art. 2497 bis c.c. a tenore del quale « ai fini di quanto previsto nel presente capo si presume salvo prova contraria che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell’art 2359 c.c . » .
2.4 La disposizione da ultimo menzionata, intitolata «società controllate e società collegate» stabilisce che « Sono considerate società controllate:1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi ».
2.5 Dunque per poter attivare la tutela risarcitoria ai sensi dell’art. 2497 c.c. è necessario che alla base sia stata posta in essere un’attività di direzione e coordinamento della società madre sulle società figlie, che si presume, salvo prova contraria, nell’ipotesi di società tenuta al consolidamento dei bilanci e che comunque controlla ai sensi dell’art 2359 c.c.
2.6 La Corte territoriale ha ritenuto non provate le condizioni per l’applicazione delle presunzioni scaturenti dal combinato disposto degli artt. 2497 sexies e 2359, comma 1, n.3, c.c.
2.7 In particolare secondo i giudici di merito non era stato neanche allegato che nel bilancio consolidato delle banche figurassero anche quelli delle società eterodirette; anzi vi era prova del contrario.
Tale valutazione, che corrisponde a un accertamento di fatto, non risulta essere stato oggetto di specifica censura.
2.8 Quanto poi agli elementi presuntivi di cui all’art 2359 c.c. la Corte ha riscontrato la loro insussistenza « non essendo provato che le appellate dispongono anche tramite società fiduciarie, della maggioranza dei voti nell’assemblea della società eterodiretta, o comunque della possibilità di svolgere una influenza dominante. Per quanto riguarda RAGIONE_SOCIALE, infatti, se risulta provato il controllo di questa da parte di RAGIONE_SOCIALE (titolare di circa il 70%delle quote) e a monte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (titolare del 99%del capitale di RAGIONE_SOCIALE), la struttura di controllo si ferma qui , in quanto la RAGIONE_SOCIALE non risulta controllata da RAGIONE_SOCIALE Quest’ultima infatti ne era socio fondatore sottoscrivendo il 99% del suo capitale, in data 28/6/1999, ma ne aveva dismesso dopo poco ogni partecipazione .E’ la circostanza che la RAGIONE_SOCIALE sia stata amministrata , dal 12/4/2005, da tre società (la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE ) interamente controllate da RAGIONE_SOCIALE non consente di ritenere integrata la forma di controllo prevista dall’art 2359 c.c. che fa riferimento esclusivamente alla possibilità di influenza dominante sugli organi deliberativi della società, e non esecutivi. Parimenti è riscontrabile una cesura di controllo nell’altra catena di relazioni prospettata dall’appellante, quella relativa alla RAGIONE_SOCIALE .Questa infatti risulta controllata da RAGIONE_SOCIALE che ne detiene il 75% delle quote; soci fondatori e primi amministratori della RAGIONE_SOCIALE sono state le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE controllate interamente da RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE Ma non vi è prova che RAGIONE_SOCIALEfossero all’epoca dei fatti ancora socie e controllanti della RAGIONE_SOCIALE avendone invece dismesso dal 2002, come affermato dalle appellate, ogni forma di partecipazione ed essendo divenute solo amministratrici delle stesse».
2.9 A fronte di tali accertamenti, la deduzione del vizio di violazione dell’art. 360, 1 comma n. 5, c.p.c. fatto valere nel secondo e nel terzo motivo si discosta dal paradigma normativo del vizio di omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, atteso che tali censure si traducono nella sostanza nell’ asserito errato governo della Corte dei principi della ripartizione dell’onere probatorio , lamentandosi che i ricorrenti non avrebbero fornito la prova documentale della dismissione delle partecipazioni sociali da parte di RAGIONE_SOCIALE delle partecipazioni in RAGIONE_SOCIALE e da parte di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE atti giuridici che interrompevano la catena di controllo delle ricorrenti sulle società che avevano stipulato il contratto di affitto di azienda.
2.10 In realtà spettava al Fallimento dimostrare che RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, al momento della conclusione del contratto ancora controllate rispettivamente da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
2.11 È di tutta evidenza che l’esistenza di una presunzione legale relativa, quale è quella stabilita dall’art 2497 sexies c.c. , onera comunque la parte interessata, a cui favore è prevista la presunzione, di dimostrare i fatti (nella fattispecie costituiti dal rapporto di controllo previsto dall’art 2359 c.c.) su cui essa si basa.
2.12 Una volta esclusa l’operatività della presunzione dell’attività di direzione e coordinamento, i giudici di seconde cure hanno ritenuto che il Fallimento non ha fornito la prova dell’effettiva esistenza di
detta attività, non essendo sufficienti la« coincidenza di sedi legali di talune società o di amministratori » e non essendo stato contestato che le « società di gestione e consulenza amministrativa possono svolgere nel diritto lussemburghese, un servizio di amministrazione di società nell’esclusivo interesse della società amministrata , e senza che i soci della società prestatrice del servizio possono avere influenza sulle decisioni amministrative assunte ».
2.13 Si tratta ancora una volta di valutazione di fatti e prove e la censura pur prospettata e rubricata come omesso esame di un fatto decisivo appare sostanzialmente volta ad ottenerne un inammissibile riesame quanto al l’operato di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE quali società di amministrazione nell’interesse dell’amministrata o di società di subholding nell’interesse delle comune controllata. Il giudizio di legittimità, invece, non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381/ 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758/2017; Cass., SU, n. 34476/ 2019; 32026 e 40493/ 2021).
Il mancato accoglimento dei motivi volti a censurare una specifica ragione idonea da sé sola a sorreggere l’impugnata sentenza comporta l’inammissibilità, per difetto di interesse, del primo motivo che investe la diversa ratio decidendi della mancata prova della realizzazione della condotta di abuso di direzione unitaria posto che la sua eventuale fondatezza non potrebbe comunque condurre all’annullamento della pronuncia.
4 Il quinto motivo è, infine, inammissibile in quanto si chiede la modifica delle spese nell’auspicio dell’accoglimento del ricorso.
Conclusivamente il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2025.