Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2354 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2354 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27172/2024 R.G.
proposto da
NOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
NOME, COGNOME NOME, NOME, NOME, NOME, COGNOME NOME, NOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrenti – contro
NOME COGNOME
– intimato – avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Roma n. 6183 del 3/10/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/12/2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
-n el 2013 NOME COGNOME adiva il Tribunale di Roma per chiedere la risoluzione del contratto di comodato stipulato nel 2008, in favore della figlia NOME COGNOME e del genero NOME COGNOME e avente ad oggetto un immobile sito in Roma, nonché la condanna degli occupanti al rilascio;
-in particolare, con ricorso ex art. 447bis c.p.c., il COGNOME deduceva di essere conduttore dal 1973 e proprietario dal 10 dicembre 1993, di un fondo rustico in agro di Roma e annesso fabbricato, costituito da due piani, ove aveva fissato la propria residenza; aggiungeva che nell ‘ anno 2008, riservando per sé il piano superiore, aveva concesso in comodato alla figlia NOME COGNOME, che vi si era trasferita con il nucleo familiare (costituito dal marito NOME COGNOME e dai figli NOME e NOME), i vani del piano terra, in quanto la stessa era priva di sistemazione abitativa; lamentava che i predetti gli avevano reiteratamente impedito l ‘ utilizzo del primo piano dello stabile e relative pertinenze, tra l ‘ altro, sostituendo la serratura della porta di ingresso dell ‘ edificio senza consegnargli una copia della chiave; rappresentava che, con raccomandata del 20 novembre 2011, aveva intimato alla figlia la cessazione del comodato, chiedendo la restituzione dell ‘ immobile, ed aveva instaurato, successivamente, un giudizio possessorio;
-i resistenti, costituendosi in giudizio, eccepivano il difetto di legittimazione attiva di NOME COGNOME e, nel merito, rivendicavano l ‘ intervenuta usucapione del bene, sostenendo che il ricorrente non si era mai curato del fondo e non aveva abitato l ‘ immobile, mentre NOME COGNOME, dal 1994, aveva avuto la disponibilità del compendio immobiliare che era stato occupato dal proprio nucleo familiare a partire dall ‘ anno 2000;
-il Tribunale di Roma accoglieva la domanda di NOME COGNOME, dichiarando risolto il contratto di comodato e ordinando la restituzione dell ‘ immobile in suo favore;
–NOME COGNOME proponeva appello, ribadendo la carenza di legittimazione del padre, in quanto la scrittura privata di compravendita stipulata nel 1993 tra NOME COGNOME e NOME COGNOME sarebbe stata nulla per estinzione della procura speciale a causa della morte del COGNOME il 14 dicembre 1993; faceva altresì valere l ‘ intervenuta usucapione del cespite;
-la Corte d ‘ appello di Roma, con la sentenza n. 1473/2018, accoglieva l ‘ appello di NOME COGNOME, dichiarava la nullità del contratto di comodato orale e riteneva inefficace la registrazione tardiva del contratto presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE, avvenuta il 18 gennaio 2018, a giudizio già in corso e a contratto già risolto dal 2011; dichiarava inammissibile, in quanto formulata per la prima volta in appello, la domanda proposta dagli appellanti di usucapione del compendio immobiliare; disponeva la restituzione agli appellanti del compendio immobiliare oggetto di causa;
-avverso tale sentenza NOME COGNOME proponeva ricorso per Cassazione;
-questa Corte, con la sentenza n. 16742 del 14/6/2021, accoglieva il ricorso di NOME COGNOME, affermando che l ‘ azione proposta doveva qualificarsi come azione personale di restituzione e che la registrazione tardiva del contratto di comodato produceva effetti sananti retroattivi;
–NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOME, nella qualità di figli ed eredi testamentari di NOME COGNOME (deceduto il 27/3/2020) riassumevano la causa innanzi al giudice del rinvio; si costituiva NOME COGNOME, mentre restava contumace NOME COGNOME;
-la Corte d ‘ appello di Roma, con la sentenza n. 6183 del 3 ottobre 2024, ritenuta provata l ‘ esistenza di un comodato precario sorto nel giugno 2008 e relativo a una porzione del fabbricato, rigettava l ‘ appello di NOME COGNOME e NOME COGNOME, confermando l ‘ avvenuta risoluzione del comodato e ordinando agli appellanti l ‘ immediato rilascio del cespite;
–NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi;
-resistevano con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME;
–NOME COGNOME non svolgeva difese nel giudizio di legittimità;
-i controricorrenti depositavano memoria ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 2/12/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-preliminarmente, si osserva che – in base ai principî affermati da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione dell ‘ inammissibilità del ricorso – può prescindersi dalla verifica dell ‘ integrità del contraddittorio e della ritualità della (eventuale) notificazione eseguita nei confronti di NOME COGNOME, già parte dei gradi di merito e litisconsorte necessario nell ‘ impugnazione;
-col primo motivo si deduce: «Motivo ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 116 cod. proc. civ. in ordine ai criteri di valutazione della prova in relazione all ‘ art. 246 cod. proc. civ. per la assunzione di testimoni divenuti successivamente parte del giudizio. Illogica ed erronea ricostruzione dei fatti in relazione
ai documenti in atti.»; la ricorrente sostiene che la Corte d ‘ appello ha fondato la decisione su testimonianze rese da soggetti poi divenuti parti in causa (i fratelli NOME), in violazione del principio nemo testis in causa propria , e su una valutazione illogica RAGIONE_SOCIALE prove documentali;
-il motivo è inammissibile per plurime ragioni;
-in primo luogo, la ricorrente -nell ‘ invocare il principio nemo testis in causa propria -non si confronta con la statuizione del giudice d ‘ appello il quale ha rilevato che «i figli di COGNOME NOME – sentiti come testi nel 2014 – non avevano la veste di parte in causa (acquisita solo dopo la morte del padre nel 2020)»;
-a tale assorbente considerazione si aggiunge che la decisione della Corte di merito -secondo cui «le emergenze istruttorie suesposte comprovano la conclusione di un contratto verbale tra COGNOME NOME all ‘ epoca possessore dell ‘ intero complesso e la figlia, nel giugno 2008» -non si fonda esclusivamente sulle prove testimoniali, ma anche su prove logiche e documentali, puntualmente descritte alla pagina 7 della sentenza impugnata;
-palesemente inammissibile è il motivo nella parte in cui si censura l ‘ apprezzamento del materiale probatorio (ivi compresa la presunta inattendibilità dei testimoni), così pretendendo da questa Suprema Corte un suo riesame e fraintendendo la natura e la funzione del giudizio di legittimità;
-infine, va sanzionato con l ‘ inammissibilità il tentativo di rimettere in discussione la validità del comodato a causa della sua tardiva registrazione, posto che la questione costituisce res iudicata , stante la decisione di Cass. Sez. 3, 14/6/2021, n. 16742;
-col secondo motivo si deduce: «Motivo ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 1722 e 1723 cod. civ. in relazione all ‘ estinzione del mandato per morte del mandante. Inesistente esercizio di impresa commerciale idonea alla sopravvenienza del mandato. Invalidità dell ‘ atto di compravendita
stipulato da NOME COGNOME con sé stesso per carenza di potere rappresentativo da parte del mandante.»; si contesta la validità dell ‘ atto di compravendita stipulato da NOME COGNOME, in quanto la procura a vendere si sarebbe estinta con la morte del mandante (NOME COGNOME), rendendo nullo l ‘ atto compiuto successivamente;
-il motivo è inammissibile;
-le statuizioni della già richiamata pronuncia Cass. Sez. 3, 14/6/2021, n. 16742, precludono il maldestro tentativo della ricorrente di sostenere che, in difetto di prova della proprietà (o di nullità dell ‘ acquisto della stessa), non fosse esperibile l ‘ azione de qua : infatti, questa Corte ha chiaramente affermato che l ‘ azione personale svolta dal comodante nei confronti del comodatario non è qualificabile come rivendica e prescinde dalla dimostrazione del diritto dominicale;
-col terzo motivo la ricorrente deduce: «Motivo ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 116 cod. proc. civ. nonché dell ‘ art. 1350 cod. civ. in relazione alla assoluta carenza di prova circa l ‘ esistenza di un contratto orale di comodato tra NOME e NOME COGNOME nonché alla nullità di un contratto orale di comodato di durata indeterminata. Insanabilità mediante registrazione postuma in giudizio di appello di un contratto i cui effetti sono oramai esauriti. Richiesta, sul punto, dell ‘ intervento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite Civili.»; la ricorrente afferma la mancanza di prova dell ‘ esistenza di un contratto orale di comodato e la nullità di tale contratto, non sanabile tramite registrazione tardiva, chiedendo l ‘ intervento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite per chiarire la questione;
-il motivo è manifestamente inammissibile, sia perché -evidentemente (fra)intendendo il giudizio di legittimità come un terzo grado di merito -si pretende da questa Corte una rivalutazione del materiale probatorio già apprezzato dal giudice d ‘ appello per pervenire alla conclusione dell ‘ esistenza di un contratto di comodato, sia perché la definitività RAGIONE_SOCIALE statuizioni di Cass. Sez. 3, 14/6/2021, n. 16742,
non consente di riproporre la questione relativa all ‘ effetto sanante della registrazione tardiva del comodato;
-col quarto motivo si deduce: «Motivo ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 536 e 537 cod. civ. in relazione alla qualità di figlia di NOME e successore a titolo universale dal de cuius NOME COGNOME. Violazione degli artt. 832 e 470 cod. civ. in relazione alla accettazione della eredità di NOME ed al conseguente subentro -quale coerede -nella piena disponibilità del bene. Violazione dell ‘ art. 1253 cod. civ. in relazione alla estinzione dell ‘ obbligazione per intervenuta confusione della persona del creditore e del debitore nella stessa persona fisica.»; NOME COGNOME sostiene di essere coerede del de cuius e che si sarebbe verificata confusione tra la posizione di creditore e debitore, con conseguente estinzione dell ‘ obbligazione e cessazione della materia del contendere;
-anche la suddetta censura è inammissibile;
-per quanto consta dalla ricostruzione del fatto processuale, la tesi della ricorrente esposta col motivo de quo (peraltro fantasiosa, dato che la Corte d ‘ appello ha espressamente affermato che il comodato è cessato nel 2011, ben prima, dunque, del decesso di NOME COGNOME) è stata avanzata per la prima volta col ricorso per cassazione e costituisce, perciò, un inammissibile novum ;
-in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;
-ne consegue la condanna della ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-la palese inammissibilità dei motivi di ricorso costituisce elemento idoneo e sufficiente per considerare temeraria, agli scopi dell ‘ art. 96, comma 3, c.p.c., l ‘ impugnazione di NOME COGNOME;
-come già ritenuto da numerosi precedenti di questa Corte, «nel giudizio di cassazione, ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
può costituire abuso del diritto all ‘ impugnazione la proposizione di un ricorso basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo dell ‘ autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia» (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 38528 del 06/12/2021, Rv. 663164-01) e «la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l ‘ impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l ‘ accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e dall ‘ altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come ‘ abuso del processo ‘ , poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell ‘ art. 96, comma 3, c.p.c., la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l ‘ accertamento dell ‘ elemento soggettivo del dolo o della colpa dell ‘ agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell ‘ avere agito o resistito pretestuosamente.» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021, Rv. 662202-01; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19285 del 29/09/2016, Rv. 642115-01, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019, Rv. 652838-02, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14548 del 09/05/2022, e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 33324 del 19/12/2024);
-in applicazione della menzionata disposizione, dunque, si condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti,
dell ‘ ulteriore importo, equitativamente determinato, di Euro 3.000,00 (in misura pari a quanto stabilito per i compensi del giudizio);
-va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge, nonché a pagare ai medesimi controricorrenti la somma di Euro 3.000,00 ai sensi dell ‘ art. 96, comma 3, c.p.c.;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 2 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME