Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20182 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20182 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 21797-2024 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, C.F. e P.I. P_IVA, con sede legale in Ceccano (FR) INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante p.t. COGNOME Michelangelo, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già avente sede legale in CeccanoINDIRIZZO INDIRIZZO P.IVA P_IVA, dichiarato dal Tribunale di Frosinone con sentenza n. 29 del 14.11.2020, in persona del Curatore Fallimentare Dr. NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME .
-controricorrente –
contro
FALLIMENTO della RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE PER RAGIONE_SOCIALE, dichiarato con sentenza n. 25/2023 dal Tribunale di Frosinone, in persona del Curatore Avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME per procura in atti.
-controricorrente –
e nei confronti di :
NOME nata ad Alatri (FR) il 22.10.1976 e residente in Ceccano (FR) alla INDIRIZZO (C.F. CODICE_FISCALE
-intimata – avverso la sentenza n. 5680/2024 rep. 5425/2024 del 12.09.2024, pubblicata il 12.09.2024 e comunicata dalla cancelleria in pari data, emessa in data 07.02.2024 all’esito della udienza del 13.10.23, nel giudizio di secondo grado iscritto al RG 51159/23, dinanzi alla Corte di Appello di Roma;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/6/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Roma respingeva il reclamo principale proposto da RAGIONE_SOCIALE e, in accoglimento del reclamo incidentale proposto dal Fallimento RAGIONE_SOCIALE, dichiarava l’esistenza della società di fatto tra la RAGIONE_SOCIALE (in fallimento) e la RAGIONE_SOCIALE, che doveva pertanto anche essere dichiarata fallita in estensione, ex art. 147 l. fall., quale socia illimitatamente responsabile, con conseguente rimessione degli atti al Tribunale, ex art 22 l. fall., per quanto di competenza.
La RAGIONE_SOCIALE aveva infatti depositato dinanzi al Tribunale di Frosinone ricorso contenente la domanda di concordato con riserva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 161
comma 6, l. fall., in data 10.01.22, con contestuale istanza di riunione della predetta alle istanze pre-fallimentari.
Iscritto il procedimento ex art. 161, comma 6, l. fall., il Tribunale di Frosinone, accertata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge, ammetteva dunque con d ecreto l’impresa alla suddetta procedura con termine di sessanta giorni, per il deposito della proposta definitiva: deposito della domanda definitiva intervenuto, poi, in data 28.3.22. La detta società, più in particolare, proponeva un concordato in continuità indiretta, con transazione fiscale e previdenziale.
In data 26.05.2022 la RAGIONE_SOCIALE provvedeva ad effettuare il deposito di cui all’art. 163, comma 2 n. 4, l. fall.
Il Commissario giudiziale depositava tuttavia richiesta di revoca ex art. 173 l. fall., evidenziando nella sua relazione la non tempestività del detto deposito e la perentorietà del termine previsto.
Il Tribunale di Frosinone apriva dunque il sub-procedimento ex art. 173 l. fall. e con successivo provvedimento del 07.12.2022 fissava udienza per la discussione dell ‘ istanza di fallimento, presentata in data 11.01.2022 dalla NOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
La RAGIONE_SOCIALE proponeva, pertanto, rinuncia alla prima domanda di concordato e presentava nuova domanda di concordato preventivo.
Con decreto datato 11.4.23 il Tribunale di Frosinone rilevava che ‘la nuova proposta di concordato depositata il 31.01.2023 dalla RAGIONE_SOCIALE si presentava come istanza ‘ abusiva ‘ e, dunque, inammissibile, perché volta ad aggirare le problematiche sottese alla precedente domanda, la cui ammissione era sub iudice nel procedimento di revoca ai sensi dell’art. 173 l. fall., e la delibazione delle istanze di fallimento depositate.
Successivamente all ‘ udienza del 10.05.23, il Tribunale di Frosinone pronunciava il decreto di inammissibilità della domanda concordataria e successiva sentenza dichiarativa di fallimento, ritenendo che il deposito di una nuova domanda di concordato, che consegue da un lato l’effetto di prolungare sine die e senza soluzione di continuità l’effetto protettivo previsto
dall’art. 168 l. fall. e dall’altro di paralizzare ad libitum l’istanza di fallimento del creditore, titolare in ogni caso di un interesse giuridicamente tutelato alla declaratoria di fallimento in assenza delle condizioni di ammissibilità o di revoca del concordato originariamente proposto, ‘ altro non disvela che l’intento della società di aggirare la scansione temporale e procedimentale indisponibile impressa alla procedura e di evitarle le conseguenze di una pronunciale sfavorevole ‘ .
10. La RAGIONE_SOCIALE, all’esito del decreto di inammissibilità della domanda concordataria e della contestuale sentenza dichiarativa di fallimento, interponeva pertanto reclamo dinanzi alla Corte di Appello di Roma.
11. In sede di reclamo, si costituiva, in primis , il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE che chiedeva, pertanto, di rigettare il ricorso ex art. 18 l. fall. avverso il decreto di inammissibilità della domanda di C.P. n. 5/2023 e la sentenza dichiarativa del Fallimento n. 25/2023 del Tribunale di Frosinone – e, in ogni caso, in accoglimento della domanda principale formulata dalla creditrice istante in sede prefallimentare e reiterata in questa sede ‘e ventualmente da intendersi, se necessario, come reclamo incidentale ‘ – chiedeva di ritenere sussistere i presupposti tutti per la declaratoria di fallimento della super società di fatto esistente tra la RAGIONE_SOCIALE in fall. e la RAGIONE_SOCIALE, nonch é́ , in estensione, ex art. 147 l. fall., della socia illimitatamente responsabile RAGIONE_SOCIALE Si costituiva anche il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE che domandava il rigetto dell’avverso ricorso.
13. La Corte territoriale respingeva, dunque, il reclamo principale proposto da RAGIONE_SOCIALE e, in accoglimento del reclamo incidentale proposto dal Fallimento RAGIONE_SOCIALE, dichiarava l’esistenza della società di fatto tra la RAGIONE_SOCIALE (già in fallimento) e la RAGIONE_SOCIALE, con i conseguenziali provvedimenti.
2. Il provvedimento, pubblicato il 12.09.2024, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE e il FALLIMENTO della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
Tutte le parti costituite hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta ‘ nullità della sentenza violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 161, 162 l.f. -erronea valutazione in punto di declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato in assenza della abusività della proposta medesima – mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione (art. 360 co1 n. 3 e 5 c.p.c) ‘.
1.1 Il motivo è infondato.
1.1 Ricorda, infatti, la ricorrente che la Corte di Appello, trattando congiuntamente i primi due motivi di reclamo, aveva ritenuto: – che le doglianze della reclamante erano state ‘generiche e inidonee a incrinare il percorso argomentativo adottato dal Tribunale. Infatti la reclamante ha fornito una rappresentazione parziale ed una interpretazione distorta dell’iter -logico seguito dal Tribunale (…) il Tribunale dopo aver chia rito la nozione e l’applicazione dello strumento dell’abuso ha in relazione allo specifico caso concreto dato atto delle chiare emergenze proc essuali (….) e delle conseguenziali violazioni di legge commesse’ ( cfr. sentenza Cda, p. 20); che la ‘ratio dell’istituto del concordato preventivo e della facoltà garantita dalla legge di ripresentare, entro precisi limiti, nuove domande è diversa da quella prospettata dalla reclamante, non essendo consentito avanzare, rinunciare e riproporre, sine die, molteplici, identiche domande a presunta tutela di imprecisate ragioni dei creditori o per l’ipotetico esercizio dell’invocato ‘diritto di difesa’ della debitrice, non essendo nella libera, illimitata disponibilità del debitore modalità e tempistiche dei tentativi di risoluzione della crisi (o asseriti tali), e ci ò̀ a maggior ragione ove pendano legittime e fondate istanze di fallimento (due, nel caso di specie, per oltre € 500.000,00), che non potevano essere procrastinate ad libitum’ ( cfr. sentenza Corte di appello, p. 21).
1.2 Sostiene invece la società ricorrente che, pur con una motivazione ‘lunga’ in termini di pagine, la Corte di Appello non avrebbe però fatto altro che riportare, letteralmente, le motivazioni espresse dal primo giudice per meramente – richiamarle e definirle come corrette e condivisibili.
1.3 Aggiunge che comunque il problema della censurata declaratoria di abusività della nuova domanda concordataria non sarebbe stata colta nel segno neanche dalla Corte di Appello. Il Tribunale, infatti, avrebbe errato nel momento in cui aveva censurato la presunta abusività solo in considerazione della ‘duplicazione’ delle domande concordatarie , senza elementi specifici concreti ed ulteriori che corroborassero tali tesi. Specifica la società ricorrente che, nel caso di specie, si sarebbe trattato del deposito di una nuova domanda concordataria rispetto ad una (quella poi rinunciata) già ammessa, rispetto alla quale il Tribunale già aveva dichiarato l ‘ ammissibilità della domanda di concordato, con contestuale fissazione della adunanza dei creditori con decreto del 10.5.22.
1.3.1 Le doglianze così proposte sono infondate.
Sebbene la motivazione impugnata sia improntata ad uno schema redazionale non ‘convenzionale’, con lunghe dissertazioni aliene da ogni desiderio di necessaria sintesi della vicenda processuale, la motivazione, come anche implicitamente ammesso dalla stessa parte ricorrente nel motivo qui in esame, esiste e spiega – sebbene con lunghi richiami alle argomentazioni già spese dal Tribunale -che l ‘ abusività nell’utilizzo dello ‘strumento concordatario’ da parte della società debitrice si era concretamente realizzata nell ‘ illegittima e strumentale duplicazione delle domande di concordato preventivo, nel momento in cui era evidente che la prima domanda era destinata alla declaratoria di improcedibilità o inammissibilità per il mancato tempestivo deposito della cauzione nel termine previsto (termine che, per quanto si dirà infra , è da considerarsi perentorio).
Con il secondo mezzo si deduce ‘ nullità del decreto di inammissibilità del 16.5.23 e della sentenza dichiarativa di fallimento impugnati – insussistenza dei requisiti di cui all’art. 162 l.f. e 173 l.f. insussistenza di una situazione legittimante la revoca della domanda di concordato n. 1/22 cp per mancanza dei presupposti oggettivi -inammissibilità della valutazione resa dal tribunale
nella convocazione per l’udienza del 10.5.23 (mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione (art. 360 co1 n. 3 e 5 c.p.c.) ‘.
2.1 Secondo la ricorrente, sarebbe evidente come la Corte di appello avesse ignorato il motivo di reclamo, con ogni effetto anche ex art. 112 e 115 cod. proc. civ., relativo alla circostanza che era stata pronunciata una sentenza dichiarativa di fallimento, pur in assenza di un procedimento di revoca legittimamente iniziato. Aggiunge che, indipendentemente dalla questione dell ‘ abusività o meno della nuova domanda, l ‘inammissibilità dell’avvi o della procedura di revoca della domanda ex art. 173 l. fall. avrebbe – in concreto spiegato effetti di illegittimità anche sulla fase successiva, in quanto, in assenza dei presupposti, in diritto, legittimanti l’apertura della procedura di revoca ex art 173 l. fall. in ordine alla prima domanda concordataria, non avrebbe potuto – a maggior ragione ritenersi ‘abusiva’ la seconda. Sostiene infatti la ricorrente che il termine previsto per il deposito della cauzione non sarebbe perentorio e che comunque tale termine non sarebbe stato violato, perché il deposito delle somme sarebbe avvenuto tempestivamente, sebbene la valuta fosse stata accreditata sul conto corrente della procedura successivamente allo spirare del termine.
2.3 Il motivo è inammissibile per due ordini di ragioni tra loro concorrenti.
2.3.1 Da un lato le doglianze proposte dalla società ricorrente non considerano che tutte le obiezioni riguardanti la ‘prima’ domanda di concordato devono ritenersi superate dalla circostanza (pacifica tra le parti) secondo cui era stata la stessa parte oggi ricorrente a rinunciare formalmente alla prima istanza di accesso alla procedura negoziale, di talché, da un lato, tutte le questioni prospettate in relazione al primo concordato risultano con evidenza del tutto irrilevanti in questa sede decisoria e, dall’altro, gli ulteriori rilievi di illegittimità riguardanti i rapporti tra le due domande di concordato, determinanti, secondo la prospettiva dei giudici del merito, ‘ abuso del diritto ‘ , integrano questioni di merito, come tali non più sindacabili in questo giudizio di legittimità, tanto meno sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
2.3.2 Dall’altro, le censure sono inammissibili, ai sensi del l’art. 360bis cod. proc. civ.
Va infatti ricordato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in tema di concordato preventivo, il termine fissato dal tribunale, ai sensi dell’art. 163 legge fall., per il deposito della somma che si presume necessaria per l’intera procedura ha carattere perentorio, atteso che la prosecuzione di quest’ultima richiede la piena disponibilità, da parte del commissario, dell’importo a tal fine destinato e questa esigenza può essere soddisfatta soltanto con la preventiva costituzione del fondo nel rispetto del predetto termine, da considerarsi quindi improrogabile, con conseguente inefficacia del deposito tardivamente effettuato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20667 del 22/11/2012; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8100 del 21/04/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18704 del 23/09/2016).
A questi principi qui da ultimo ricordati (ed ora riaffermati) la Corte di appello si è correttamente attenuta.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, per ‘ nullità della sentenza – violazione e falsa applicazione degli art. 147 e 6 l.f. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. -erronea valutazione della corte territoriale in punto di inammissibilità del ricorso del fallimento RAGIONE_SOCIALE e del reclamo incidentale del fallimento RAGIONE_SOCIALE -mancata declaratoria di insussistenza dei requisiti ex art. 147 l.f. e della carenza di legittimazione attiva del fallimento RAGIONE_SOCIALE -erronea ed illegittima valutazione del credito azionato dalla sig.ra NOME COGNOME mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c.) ‘
3.1 Sostiene la ricorrente che la sentenza della Corte di merito meriterebbe di essere censurata avendo illegittimamente la Corte stessa rigettato il reclamo ritenendo condivisibili le motivazioni offerte dal primo Giudice, a fronte della ritenuta utilizzazione del ‘principio della ‘ragione pi ù̀ liquida’… in assenza di un vincolo di subordinazione imposto dalle parti’ , nonostante l ‘insussistenza dei requisiti di cui all’art. 147 l. fall., così dichiarando il fallimento della supersocietà di fatto (S.s.d.f.) esistente tra la RAGIONE_SOCIALE già in fallimento e la RAGIONE_SOCIALE e, dunque, in estensione, ex art. 147 l. fall., della socia illimitatamente responsabile RAGIONE_SOCIALE
3.2 Sostiene la ricorrente che il provvedimento impugnato meriterebbe emenda attesa l ‘ inammissibilità, in ogni caso, del reclamo incidentale azionato dal RAGIONE_SOCIALE Sottolinea la ricorrente che non solo la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui il Collegio di seconde cure aveva ritenuto sussistenti i requisiti ex art. 147 l. fall., ma sarebbe parimenti illegittima nella parte in cui aveva ritenuto, ancor prima, di potersi pronunciare sul punto.
3.3 Secondo la ricorrente, infatti, il reclamo incidentale avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Ricorda la ricorrente che l ‘appello incidentale (anche tardivo) deve essere proposto nel termine previsto dall’art. 343 c od. proc. civ., ma sarebbe consentito nei limiti in cui l’interesse ad impugnare sorga dall’appello proposto dall’altra parte. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non aveva tuttavia ad oggetto il tema della sussistenza di una ipotesi di super società di fatto ex art. 147 l. fall., posto che, nella sentenza impugnata, il Tribunale non aveva in alcun modo valutato l’ipotesi medesima in considerazione della circostanza di avere il giudice di primo cure soffermato la propria valutazione sulla dedotta abusività della condotta nel deposito della seconda domanda concordataria.
3.4 Il motivo di doglianza sopra ricordato è infondato, ma la motivazione del provvedimento va corretta nei termini di seguito precisati.
In merito al profilo del l’ammissibilità del reclamo incidentale tardivo, occorre sottolineare come, nel caso di specie, si sia trattato in realtà di una riproposizione, ammissibile, di una domanda ritenuta assorbita in primo grado.
Sul punto, va anche ricordato (e qui si impone la correzione della motivazione impugnata) che ‘È estensibile, per identità di ‘ratio’, anche al reclamo ex art. 18 l.fall. il principio, consolidato in relazione al giudizio di appello nelle sue diverse forme, che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame del soccombente, un’impugnazione incidentale per richiamare in discussione le proprie eccezioni o difese non accolte nella decisione, tali dovendo considerarsi quelle che risultino essere state superate o non siano state esaminate perché assorbite. In tal caso, la parte reclamante vittoriosa è soltanto tenuta a riproporle
espressamente nel giudizio di reclamo, in modo da manifestare la sua volontà di chiederne l’esame’ ( così, Cass. Sez. 1, 07/03/2017, n. 5689).
3.5 La ricorrente censura, inoltre, la sentenza impugnata anche nella parte in cui, come il Tribunale, anche la Corte territoriale aveva illegittimamente ritenuto ammissibile e fondato, nonostante la carenza di legittimazione attiva, il ricorso in prefallimentare del creditore RAGIONE_SOCIALE Secondo la ricorrente sarebbe inammissibile e improcedibile, oltre che infondata, la richiesta di fallimento avanzata dal creditore procedente in prefallimentare, atteso che il presunto creditore istante non solo non aveva nessun definitivo accertamento del proprio presunto credito, né l’esecutività di qualsivoglia titolo, ma nemmeno aveva provato che si trattasse di un credito esistente, già scaduto ed esigibile.
Neanche poteva ritenersi che potesse valere ‘come confessione della posta debitoria’ l’inserimento del credito in sede concordataria né tantomeno che fosse -altrettanto -un riconoscimento del credito, l’attestazione dell’ asseveratore.
3.5.1 Le doglianze qui da ultimo sintetizzate sono all’evidenza inammissibili perché volte a contestare l’accertamento incidentale ex art. 6 l. fall. operato dai giudici del merito in ordine all’eccepita carenza di legittimazione attiva del creditore istante; scrutinio quest’ultimo che implica un accertamento in fatto basato sull ‘apprezzamento della documentazione in ordine alla prova del credito e che risulta incensurabile in sede di legittimità.
Ne consegue che le ulteriori dissertazioni in ordine alla natura confessoria o meno dell’inserimento del credito nella lista prevista dall’art. 161, 2 comma, lett. b), l. fall., perdono di rilevanza (sulla questione vedi anche: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11197 del 09/05/2018).
I l quarto mezzo denuncia ‘ nullità della sentenza – violazione e falsa applicazione degli art. 1,5, 6 e 15 l.f. -erronea valutazione della corte territoriale in punto di insussistenza dello stato di insolvenza -erronea valutazione degli effetti della transazione fiscale in punto di ‘debito erariale’ e di incapacità ad adempiere con mezzi ‘normali di pagamento’ le proprie obbligazioni. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c.) ‘.
4.1 L’ultimo motivo – che peraltro cumula in modo inammissibili più mezzi di impugnazione (cfr., ex plurimis , Cass. nn. 16448 e 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878, 27505 e 4528 del 2023; Cass. nn. 35832 e 6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018) – è inammissibile, al pari dei precedenti motivi, perché volto a sollecitare un nuovo apprezzamento della quaestio facti , in tema di accertamento dell’insolvenza, scrutinio che invece esula, come è noto, dal sindacato del giudizio di legittimità.
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.000 per compensi per ciascuna controricorrente, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2025