Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7874 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7874 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
ORDINANZA
sul riCOGNOME n. 18971/2020 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al riCOGNOME, dall’AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO di Patti.
–
ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controriCOGNOME, dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO.
–
contro
ricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Bolzano, alla INDIRIZZO.
– intimata –
avverso la sentenza, n. cron. 42/2020, della CORTE DI APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, pubblicata in data 13/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 08/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Nel COGNOME dell’assemblea del 25 agosto 2016, NOME COGNOMECOGNOME COGNOME al 50% di RAGIONE_SOCIALE, da lui coamministrata solo per la straordinaria amministrazione con il conCOGNOME paritetico NOME RAGIONE_SOCIALE, si oppose all’approvazione del progetto di bilancio relativo all’esercizio del 2015, unilateralmente predisposto da quest’ultimo, ad ducendo la seguente motivazione: ‘ il Signor COGNOME si dichiara contrario all’approvazione del bilancio, contestando tutto quanto è stato dichiarato nel presente verbale dal Dott. COGNOME, quale delegato del COGNOME NOME COGNOME, e dallo stesso NOME COGNOME quale presidente. L’approvazione del bilancio è contraria agli accordi di cui alle trattative e comunque non è concordata tra i soci essendo anche atto di straordinaria amministrazione ‘.
1.1. NOME COGNOME citò RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Bolzano, sostenendo che il voto negativo del COGNOME fosse stato espresso in conflitto d’interesse o, comunque, dovesse intendersi come manifestazione di eccesso di potere ovvero di malafede nell’esecuzione del contra tto societario. Chiese, pertanto, accertarsi l’invalidità della delibera assembleare negativa e dichiararsi l’approvazione della proposta di bilancio illegittimamente respinta.
1.1.1. Costituitasi la menzionata società, in persona di un curatore speciale nominato dal presidente del suddetto tribunale, che, sostanzialmente, si rimise alle determinazioni del giudice adito, ed intervenuto in giudizio, ex art. 105 cod. proc. civ., NOME COGNOME, che contestò le deduzioni avversarie, l’adito tribunale, con sentenza del 17/22 maggio 2018, n. 637, accolse parzialmente la domanda attorea, annullando la delibera del 25 agosto 2016 sul presupposto che le motivazioni addotte dal COGNOME erano state meramente strumentali, volte, cioè, ad impedire
l’adozione di una delibera necessaria al funzionamento della società, conducendola, di conseguenza, allo scioglimento o, comunque, ispirate ad ottenere un vantaggio personale a discapito dell’altro COGNOME nella trattativa per la divisione del gruppo. Escluse, invece, la possibilità di sostituzione giudiziale della delibera negativa viziata con una positiva, poiché, anche eliminando il voto viziato, non sarebbe stato comunque raggiunto il quorum statutario del 51% richiesto per approvare la delibera. Precisò, infine, che, nella specie, era inapplicabile quanto previsto dal l’art. 2368, comma 3, cod. civ..
Pronunciando sul gravame proposto dal COGNOME contro quella decisione, la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, lo respinse con sentenza del 13 marzo 2020, n. 42, resa nel contraddittorio con NOME COGNOME e nella contumacia di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte: i ) affermò di aderire all’orientamento secondo cui, anche se l’esito dell’impugnazione del rigetto della delibera societaria resta confinato ad un mero effetto demolitorio, comunque ciò determina, in capo agli organi sociali, il dovere di adeguarsi al giudicato, ripetendo la deliberazione in modo conforme; ii ) opinò che, giusta il disposto dell’art. 2479, comma 1, cod. civ., e considerata « la particolarità del caso oggetto di giudizio, contraddistinto dal fatto che i due soci paritetici di RAGIONE_SOCIALE erano anche i coamministratori della società », non poteva considerarsi illegittima l’iniziativa dello COGNOME di sottoporre direttamente al COGNOME e coamministratore COGNOME la redazione del progetto di bilancio e la sua approvazione, così da assolvere unitariamente l’obbligo gestorio e l’obbligo assembleare, di talché non poteva ravvisarsi alcuna violazione del dovere di cooperazione e collegialità dell’organo amministrativo; iii ) escluse la configurabilità di qualsivoglia vantaggio apprezzabile ottenuto dal COGNOME con l’opposizione alla delibera di bilancio motivata da un mero vizio procedimentale nella redazione del progetto di bilancio, senza alcuna obiezione sostanziale ad esso, sicché ritenne il voto espresso dall’appellante sicuro indice della scorrettezza della condotta serbata dal COGNOME dissenziente.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto riCOGNOME NOME COGNOME, affidandosi a tre motivi. Ha resistito, con controriCOGNOME, NOME COGNOME, mentre non ha svolto difese in questa sede RAGIONE_SOCIALE in liquidazione. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di riCOGNOME è rubricato « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2479 -bis e 2479 -ter c.c. e dell’art. 14 dello statuto di RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello di Trento -sez. Bolzano -ritenuto che la mancata adozione di una deliberazione assembleare possa essere oggetto di impugnazione ». Si contesta alla corte distrettuale l’avere ritenuto, erroneamente, che la mancata adozione di una delibera possa essere oggetto di impugnazione. Posta la distinzione tra delibere negative ‘ in senso stretto ‘ (in cui « ricadono tutte le delibere che, pur non avendo contenuto positivo, comportano ugualmente la produzione di determinati effetti giuridici ‘ostativi’ »), in relazione alle quali « il raggiungimento del quorum deliberativo contrario alla proposta di delibera non si traduce in una non delibera, bensì nell’adozione di una delibera efficace seppure a contenuto negativo », e delibere ‘ inesistenti o non assunte ‘, nelle quali « il mancato raggiungimento del quorum deliberativo non produce alcun effetto giuridico e si è in presenza di una deliberazione mai assunta dall’assemblea (in questo senso, inesistente) », si assume che « Il riCOGNOME all’azione di annullamento ex art. 2377 (o 2479 -ter ) c.c., allora, è certamente ammissibile qualora la società abbia adottato una delibera negativa in senso stretto, produttiva di effetti ostativi per il COGNOME e dunque capace di essere oggetto di domanda di annullamento. Al contrario, non è possibile ammet tere l’azione di annullamento di cui all’art. 2377 c.c. nel caso di una delibera non assunta, ove il mancato raggiungimento del quorum deliberativo (in senso positivo o in senso contrario) impedisce addirittura che possa parlarsi di deliberazione ». In questi casi, tra cui rientra la fattispecie in esame, « il rimedio demolitorio previsto dall’art. 2377 (o 2479 -ter ) c.c. male
si attaglia ad una deliberazione che già di per sé non esiste e per la quale neppure può configurarsi il bisogno dell’intervento dell’autorità giudiziaria per eliminarne gli effetti ». La censura si conclude con la richiesta a questa Corte di « pronunciare il principio di diritto secondo cui le deliberazioni assembleari di società possono essere impugnate ed annullate solamente sul presupposto che esse esistano come manifestazioni di volontà dell’ente e, dunque, che il voto sulla proposta di deliberazione, sia esso favorevole o contrario, abbia raggiunto il quorum deliberativo e che la deliberazione sia stata proclamata dal Presidente dell’assemblea ».
1.1. Questa doglianza si rivela insuscettibile di accoglimento alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.
1.2. È assolutamente pacifico tra le parti che, il 25 agosto 2016, in occasione del l’assemblea dei soci di RAGIONE_SOCIALE, il cui capitale sociale risulta suddiviso paritariamente al 50% ciascuno tra NOME COGNOME ed NOME COGNOME (entrambi i soci sono anche amministratori della società ma con poteri non esattamente simmetrici: essi, infatti, devono agire congiuntamente per la straordinaria amministrazione, mentre, per quella ordinaria, il COGNOME deve agire insieme allo COGNOME e quest’ultimo può farlo disgiuntamente), l’odierno ricorrente espresse il proprio voto contrario all a proposta di approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 perché predisposto unilateralmente dallo COGNOME e mai concordato con il primo. Di conseguenza, mancando il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, il progetto di bilancio non fu approvato dall’assemblea dei soci (‘ Preso atto che non si è formata la maggioranza richiesta dallo statuto per l’approvazione del bilancio, il Presidente dichiara che il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2015 non è stato approvato ‘ . Cfr . relativo verbale assembleare).
1.3. Tanto premesso, osserva il Collegio che, come pure opinatosi in dottrina, una deliberazione assembleare si definisce a contenuto negativo quando sia respinta una proposta; essa manca, invece, allorquando semplicemente non sia raggiunto il quorum per l’approvazione della proposta
medesima o tutti i presenti si siano astenuti dal voto (come quando le trattative di un contratto non giungano a conclusione), o, ancor prima, se sia mancato il quorum costitutivo dell’assemblea. In tutti questi casi, comunque, l’effetto pratico è lo stesso: l’assemblea non giunge alla decisione ipotizzata nell’ordine del giorno. Dunque, si possono trascurare le questioni terminologiche o teoriche, per concentrarsi sulla effettività del fenomeno e della tutela per esso prospettabile, ricordandosi, peraltro, che, nell’organizzazione della vita societaria , pure nelle ipotesi suddette viene redatto il verbale, iscritto nel libro delle deliberazioni.
1.4. Dal momento che l’assemblea respinge o non approva una proposta -dunque, delibera di non compiere un certo atto, di non delegare l’organo gestorio a porre in essere un’attività, di non approvare il bilancio, e così via -sicuramente non è agevole, ad avviso del Collegio, prospettare le possibilità di sospendere una tale decisione oppure di caducarla giudizialmente: il tribunale, adito, invero, può accertare l’illegittimità di alcuni voti o della decisione, magari a fini risarcitori, ma, ragionevolmente, non può annullare una decisione che, di fatto, non c’è.
1.4.1. Peraltro, se si ritiene pur sempre esistere una manifestazione di volontà dei soci assunta all’esito del procedimento all’uopo previsto dalla legge, negare ogni impugnazione comporterebbe un evidente vuoto di tutela, sicché la dottrina si è interrogata, da tempo, sui possibili rimedi esperibili a fronte di una deliberazione negativa frutto della posizione asseritamente illegittima di uno o più soci.
1.4.2. Esclusa l’ammissibilità , nel nostro ordinamento, di rimedi estravaganti, sono state ipotizzate soluzioni differenti: i ) secondo alcune opinioni, il tribunale potrebbe dichiarare illegittimo il rigetto della proposta, con una sentenza di accertamento, dalla quale deriverebbe l’obbligo dell’organo amministrativo di convocare nuovamente l’assemblea su quel dato ordine del giorno. Da ciò, tuttavia, non conseguirebbe, di fatto, alcun particolare vantaggio per l’impugnante, non potendo il tribunale sostituirsi alla volontà assembleare ed essendo libera, poi, l’assemblea di rideliberare
all’infinito nello stesso modo. Si è ipotizzato pure di ritenere la seconda deliberazione, ove inficiata dallo stesso vizio, parimenti invalida ipso facto : ma ancora non si avrebbe tutela reale, anzi, ne deriverebbe la duplicazione dei giudizi; ii ) altra dottrina, invece, ammette una tutela reale, nel senso che il tribunale potrebbe proclamare, con sentenza di accertamento, la diversa volontà assembleare non viziata. A tal fine, peraltro, occorrerebbe l’avvenuta proposizione non soltanto di una domanda di a ccertamento dell’invalidità della prima deliberazione, ma anche di accertamento della diversa deliberazione: la sentenza farebbe emergere, così, la decisione effettivamente assunta dall’assemblea. Ciò sarebbe possibile, particolarmente, nel caso di errore di calcolo del presidente dell’assemblea, ma anche -in via meramente esemplificativa -del computo di voto determinante espresso dal COGNOME in conflitto di interessi o abusando di un suo diritto, o del voto contrario, da parte dell’amministratore , nella deliberazione di intraprendere l’azione di responsabilità sociale contro di lui. Accertato il voto negativo illegittimo computato nel quorum deliberativo (conflitto di interessi, insussistenza del diritto di voto, mancanza di delega, abuso del diritto) ed espunto il voto stesso, il giudice potrebbe accertare che la deliberazione assembleare diverge da quella proclamata, onde la proposta all’ordine del giorno è stata approvata e non respinta: egli, in altri termini, accerta pure l’illegittimità della proclamazione del risultato, conseguentemente dichiarando quello che, in termini di volontà effettivamente e legalmente espressa dall’assemblea, immediata mente emerge. In questo senso, del resto, si rinvengono anche numerose decisioni di merito: si tratterebbe, dunque, di una vera a propria impugnazione, ai sensi dell’art. 2377 c od. civ., con le medesime forme e limiti, della delibera negativa assunta dall’assemblea e , come tale, imputabile alla società, invocando gli artt. 3 e 24 Cost., i quali escludono l’ingiustificata disparità di trattamento nella tutela, a seconda che la deliberazione assunta sia positiva o negativa. La sentenza del giudice non sarebbe costitutiva, ma soltanto dichiarativa dell’effettiva volontà emersa in assemblea, dunque sempre
permessa, per il principio della generale ammissibilità delle sentenze di accertamento. La volontà del giudice non terrebbe affatto luogo di quella assembleare: anzi, dichiarerebbe l’effettiva volontà assembleare, con effetto sin dal momento in cui la deliberazione è stata assunta.
1.4.3. In questa sede, comunque, non è necessario indugiare oltre su tali profili teorici (malgrado l’indubbio interesse da essi suscitato) per la ragione, affatto decisiva, che, nella concreta vicenda in esame, le pur formulate domande con cui lo COGNOME aveva chiesto (in aggiunta alla pronuncia di nullità/annullamento/invalidità/illegittimità del già descritto voto negativo espresso dal COGNOME sulla proposta di approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2015 di RAGIONE_SOCIALE, per conflitto d’interessi con la società o, comunque, perché esercitato in maniera abusiva e contraria ai principi di correttezza e buona fede, con conseguente annullamento della delibera, a contenuto negativo, con la quale l’assemblea ordinaria d ella menzionata società aveva rigettato la proposta suddetta) ‘ dichiarare la costituzione in via giudiziale degli effetti della propo sta di approvazione del bilancio d’esercizio solo apparentemente respinta a causa del voto contrario determinante del COGNOME NOME COGNOME COGNOME, ‘ sostituire, quindi, la delibera annullata con un accertamento positivo che, rimosso l’atto di rigetto e rideterminati i risultati della votazione con l’espunzione dei voti illegittimi, tenga luogo della delibera positiva non approvata ‘ , e, ‘conseguentemente e per l’effetto , dichiarare il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2015 della società RAGIONE_SOCIALE approvato assumendo tutti i conseguenti provvedimenti ‘, sono state tutte respinte dall’adito Tribunale di Bolzano, senza che la corrispondente pronuncia sia stata fatta oggetto, successivamente, di specifico gravame da parte dell’odierno controricorrente.
1.5. Nella specie, dunque, è sufficiente rimarcare che lo COGNOME ha agito, certamente, in forza del combinato disposto degli artt. 2479ter , ultimo comma, 2377 e 2378 cod. civ. e che le azioni costitutive (tale essendo, innegabilmente, quella di cui al richiamato contesto normativo) contengono pur sempre una domanda di accertamento, riguardante, come è intuitivo, le
situazioni giuridiche poste a fondamento della richiesta pronuncia caducatoria.
1.5.1. In tale ottica, dunque, l ‘adito tribunale ben poteva procedere (quand’anche in funzione delle ulteriori, già riportate, richieste dell’impugnante poi disattese) all’accertamento della legittimità, o non, del descritto voto negativo espresso dal COGNOME sulla proposta di approvazione del bilancio di cui si discute, non rilevando, invece, in questa sede, indagare anche sulla correttezza, o meno, del suo modus procedendi con riferimento alle altre domande dello COGNOME, perché, come si è già precedentemente riferito, sono state tutte respinte e la corrispondente pronuncia è ormai passata in giudicata non essendo stata ulteriormente impugnata.
Il secondo motivo di riCOGNOME, dichiaratamente formulato in subordine rispetto al primo, è rubricato « Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d’appello di Trento sez. Bolzano -omesso di considerare che l’assemblea dei soci d i RAGIONE_SOCIALE del 25.8.2016 non ha assunto alcuna deliberazione ». Vengono richiamate le argomentazioni di cui al motivo precedente al fine di contestare alla corte distrettuale di aver omesso di esaminare il fatto, asseritamente controverso e decisivo, « che l’assemblea dei soci di RAGIONE_SOCIALE del 25.8.2016 in realtà non ha assunto alcuna deliberazione assembleare ».
2.1. Tale censura è inammissibile alla stregua della regola di cui all’art. 348ter , ultimo comma, cod. proc. civ., abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022 ma qui applicabile ratione temporis (giusta l’art. 35 del menzionato d.lgs. e posto che il giudizio di appello venne instaurato dall’odierno ricorrente con citazione notificata il 22 giugno 2018, come riferito alla pagina 6 della sentenza oggi impugnata. Cfr. Cass. n. 11439 del 2018), la quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del n umero 5 dell’art. 360, comma 1, dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (cd. ‘ doppia conforme ‘). Questa Corte ha da tempo chiarito che il presupposto di
applicabilità della norma risiede nella cd. ‘ doppia conforme ‘ in facto (Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che « Ricorre l’ipotesi di ‘doppia conforme’, ai sensi dell’art. 348 -ter , commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice »), sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 6257 del 2024; Cass. nn. 35782, 26934 e 5947 del 2023; Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014): onere rimasto, invece, assolutamente inadempiuto stando alle argomentazioni concretamente rinvenibili nella doglianza de qua .
Il terzo motivo riCOGNOME, infine, è rubricato « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1375, 2429, 2475, 2478 -bis c.c. e dell’art. 30.2 dello statuto di RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello di Trento sez. Bolzano -ritenuto abusivo il voto contrario del sig. COGNOME perché infondatamente giustificato dal fatto che il bilancio sottoposto all’assemblea non era stato previamente approvato dall’organo amministrativo della società ». Si ascrive alla corte territoriale di « aver ritenuto che il voto contrario all’approvazione del bilancio 31.12.2015 espresso dal sig. COGNOME COGNOME COGNOME dell’assemblea del 25.8.2016 sia espressione di un abuso del diritto di voto in quanto non sorretto da alcuna plausibile giustificazione, giunge ndo a tale conclusione sulla base di un’errata interpretazione delle norme che governano il procedimento di formazione del bilancio d’esercizio nelle società a responsabilità limitata ». Muovendo dal tenore letterale dell’art. 2475, commi 3 e 5, cod. civ., e dell’art. 30.2 dello
statuto di RAGIONE_SOCIALE, si assume essere « palesemente errata l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui: ‘nulla vieta, anzi, la norma citata espressamente ammette che l’amministratore sottoponga direttamente all’approvazione dell’assemblea non solo il bilancio ma anche la redazione del re lativo progetto’. La conclusione si appalesa errata perché le norme sopra richiamate hanno la chiara finalità di attribuire all’organo amministrativo, nel suo complesso, la paternità di alcuni specifici atti ritenuti dal legislatore di maggiore portata, anche in funzione delle correlate responsabilità solidali derivanti (v. art. 2434, 2392, 2621 c.c.). Diversamente opinando, si otterrebbe l’inaccettabile risultato di vanificare l’effettiva ratio delle ci tate previsioni. . Pertanto, la corretta applicazione delle norme di legge e di statuto sopra richiamate avrebbe dovuto far concludere che il voto contrario espresso dal sig. COGNOME COGNOME COGNOME dell’assemblea dei soci del 25.8.2016 era coerentemente giustificato perché egli si doleva della circostanza che il progetto di bilancio non fosse stato approvato dall’organo amministrativo prima di essere portato all’assemblea. Di conseguenza, la giustificatezza del voto contrario avrebbe portato ad escludere il carattere abusivo dello stesso, come erroneamente concluso dalla Corte d’Appello ». La censura si conclude con la richiesta a questa Corte di « pronunciare il principio di diritto secondo cui il progetto di bilancio deve essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci solo previa approvazione dell’organo amministrativo, in forma collegiale, anche nel caso in cui la società abbia adottato un sistema di amministrazione plurisoggettiva di tipo congiunto e/o disgiunto ».
3.1. Questa doglianza -con riferimento alla quale l’eccezione di inammissibilità, per un asserito giudicato sulla stessa formatosi sul punto, come argomentata dallo COGNOME ( cfr . pag. 10 del controriCOGNOME), va rapidamente respinta, essendo innegabile che il COGNOME intese censurare in appello la decisione del tribunale anche (e proprio) con riferimento all ‘ivi ritenuto abuso di diritto ascrittogli, sicché non è affatto venuto meno il suo interesse ad una decisione sul punto -merita accoglimento.
3.2. Invero, è pacifico, nella specie, che: i ) il progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 di RAGIONE_SOCIALE era stato predisposto unilateralmente dallo COGNOME, il quale mai lo aveva concordato con il COGNOME; ii ) il capitale sociale della menzionata società è suddiviso paritariamente al 50% ciascuno tra NOME COGNOME ed NOME COGNOME e che entrambi i soci sono anche amministratori della società (sebbene con poteri non esattamente simmetrici, come si è riferito in precedenza).
3.3. Giova rimarcare, poi, da un lato, che l’art. 247 5 cod. civ., riferito all’amministrazione delle società a responsabilità limitata (come appunto la RAGIONE_SOCIALE), sancisce al comma 5, che ‘ La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell’art. 2481, sono in ogni caso di competenza dell’organo amministrativo ‘; dall’altro, che l’art. 30.2 dello statuto di RAGIONE_SOCIALE prevede, a sua volta, che: ‘ Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l’organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio d’esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge ‘.
3.3.1. Sulla base di questa disciplina (normativa e statutaria), dunque, l’affermazione della corte distrettuale secondo cui « nulla vieta », anzi, l ‘art. 2479, comma 1, cod. civ. (‘ I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione ‘) « espressamente ammette che l’amministratore sottoponga direttamente all’approvazione dell’ assemblea non solo il bilancio ma anche la redazione del relativo progetto » non può essere condivisa.
3.3.2. Invero, come del tutto correttamente dedotto dalla difesa del ricorrente, gli artt. 2475, comma 5, cod. civ. e 30.2. dello statuto di RAGIONE_SOCIALE sono palesemente finalizzati ad attribuire all’organo amministrativo, nel suo complesso, la paternità di alcuni specifici atti ritenuti dal legislatore di maggiore portata, anche in funzione, evidentemente, delle
correlate responsabilità solidali dagli stessi derivanti ( cfr . artt. 2434, 2392, 2621 cod. civ.). Diversamente opinando, dunque, si otterrebbe l’i rragionevole risultato di vanificare l’effettiva ratio delle citate previsioni.
3.3.3. Pertanto, la corretta applicazione delle norme di legge e di statuto sopra richiamate induce a concludere che il voto contrario espresso dal COGNOME nel COGNOME dell’assemblea dei soci del 25.8.2016 , lungi dal potersi apprezzare « come sicuro indice della scorrettezza della condotta serbata dal COGNOME dissenziente » ( cfr . pag. 17 della sentenza oggi impugnata), risultava legittimamente giustificato, in realtà, proprio perché l’appellante aveva ivi lamentato che il progetto di bilancio posto in discussione in quella sede non era stato approvato (contrariamente a quanto imposto dallo statuto, oltre che dall’art. 2475, comma 5, cod. civ.) dall’organo amministr ativo prima di essere portato all’assemblea.
3.3.4. Una tale conclusione non intende certo negare che ogni amministratore sia investito di particolari doveri di ‘ impulso ‘ ( magari a fronte dell’inerzia dell’organo amministrativo complessivamente inteso), ma vuole esclusivamente rimarcare che quei doveri non possono tradursi nel suo potere di surrogarsi, in via unilaterale, all’intero consiglio di amministrazione.
3.3.5. Né, in contrario, può darsi seguito all’assunto della corte territoriale per cui, essendo il COGNOME e lo COGNOME gli unici soci, peraltro entrambi amministratori di RAGIONE_SOCIALE, ciò comportava, dal punto di vista sostanziale, che la redazione del bilancio e l’approvazione dello stesso in assemblea si sarebbero risolti « in un atto unitario » ( cfr . pag. 16 della sentenza impugnata).
3.3.6. Una tale affermazione, infatti, si rivela in palese contrasto con il consolidato principio -più volte confermato anche da questa Corte -di ‘ separazione ‘ tra attività gestoria (demandata all’organo amministrativo) e quella deliberativa (propria dell’assemblea dei soci) , sicché non è predicabile alcuna immedesimazione tra consiglio di amministrazione ed assemblea dei soci, trattandosi di organi diversi, con funzioni tra loro distinte e tipizzate per legge.
In definitiva, l’odierno riCOGNOME di NOME COGNOME deve essere accolto limitatamente al suo terzo motivo, respingendosene il primo e dichiarandosene inammissibile il secondo, e la sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata.
4.1. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., rigettandosi le domande di nullità/annullamento/invalidità/illegittimità del già descritto voto negativo espresso dal COGNOME sulla proposta di approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2015 di RAGIONE_SOCIALE e di conseguente annullamento della delibera, a contenuto negativo, con la quale l’assemblea ordinaria della menzionata società ha rigettato la proposta suddetta.
4.2. Le spese processuali di entrambi i gradi di merito e di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti costituite, tenuto conto anche dell ‘assenza di puntuali precedenti di legittimità sulle questioni affrontate.
4.3. Il tenore della presenta decisione, che è di cassazione con definizione del merito e non di rigetto o inammissibilità o improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione .
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie i l riCOGNOME di NOME COGNOME limitatamente al suo terzo motivo, respingendone il primo e dichiarandone inammissibile il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande di nullità/annullamento/invalidità/illegittimità del voto negativo espresso dal COGNOME sulla proposta di approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2015 di RAGIONE_SOCIALE e di conseguente annullamento della delibera, a contenuto negativo, con la quale l’assemblea ordinaria d ella menzionata società ha rigettato la proposta suddetta.
Compensa interamente tra le parti costituite le spese processuali di entrambi i gradi di merito e di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile