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Art. 107 Costituzione

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio ne' destinati ad altre ((sedi o funzioni)) se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facolta' di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversita' di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.