Una società immobiliare non adempie a un contratto di permuta e i venditori procedono all'escussione della garanzia fideiussoria. La società sostiene che tale azione estingua ogni altra pretesa. La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'escussione garanzia autonoma ha una funzione indennitaria per i danni subiti e non preclude al creditore di agire anche per l'adempimento o la risoluzione del contratto principale, fermo restando il dovere di tener conto delle somme già incassate.
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