Home » Codici » Costituzione » Parte II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA » Titolo IV LA MAGISTRATURA » Sezione I Ordinamento giurisdizionale » Art. 110
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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