Home » Codici » Codice di procedura penale » Parte SECONDA » Libro VII GIUDIZIO » Titolo III SENTENZA » Capo II DECISIONE » Sezione III Decisione sulle questioni civili » Art. 540
Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili
1. La condanna alle restituzioniu e al risarcimento del danno e' dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi.
2. La condanna al pagamento della provvisionale e' immediatamente esecutiva.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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