Il Tribunale di Firenze aveva applicato a un'imputata la pena concordata di cinque mesi di reclusione per minaccia e danneggiamento, condannandola anche al pagamento di una provvisionale di mille euro in favore della parte civile. L'Imputata ha fatto ricorso in Cassazione contestando la decisione sulla provvisionale. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ribadendo che in caso di patteggiamento e risarcimento danni il giudice penale non può decidere sulle pretese risarcitorie della parte civile, né assegnare provvisionali. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna al pagamento della provvisionale e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale per una nuova valutazione sulle spese di costituzione della parte civile.
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