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Art. 535 Codice di procedura penale

Condanna alle spese

1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali ((. . . )).

2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 )).

3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692.

4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza e' rettificata a norma dell'articolo 130.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.