Home » Codici » Codice di procedura penale » Parte SECONDA » Libro V INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE » Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI » Art. 326
Finalita' delle indagini preliminari
1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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