Home » Codici » Codice di procedura penale » Parte CIVILE, RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA » Libro IV MISURE CAUTELARI » Titolo I MISURE CAUTELARI PERSONALI » Capo IV FORMA ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI » Art. 298
Sospensione dell'esecuzione delle misure
1. L'esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione nei confronti di un imputato al quale sia stata applicata una misura cautelare personale per un altro reato ne sospende l'esecuzione, salvo che gli effetti della misura disposta siano compatibili con la espiazione della pena.
2. La sospensione non opera quando la pena e' espiata in regime di misure alternative alla detenzione.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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