La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Pubblico Ministero per mancanza di un interesse all'impugnazione. Il ricorso era diretto contro un'ordinanza che annullava un ordine di esecuzione, ma tale ordine era già stato revocato e sostituito nel frattempo. Poiché l'atto oggetto del contendere non esisteva più, la Corte ha stabilito che mancava un interesse attuale e concreto a proseguire l'impugnazione, rendendola proceduralmente inammissibile.
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