Home » Codici » Codice di procedura penale » Parte PRIMA » Libro I SOGGETTI » Titolo I GIUDICE » Capo IV PROVVEDIMENTI SULLA GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZA » Art. 27
Misure cautelari disposte dal giudice incompetente
1. Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
Articoli