Un ex curatore fallimentare, revocato dall'incarico per presunte irregolarità gestionali e appropriazione di denaro, viene condannato in sede civile al risarcimento dei danni. I giudici di merito ritengono provati i fatti basandosi su sentenze penali di condanna non ancora certificate come definitive e sulla presunta mancata contestazione del professionista. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'ex curatore. La Corte stabilisce che la prova del giudicato penale nel processo civile richiede obbligatoriamente l'attestazione formale della cancelleria, non potendo essere sostituita da semplici ammissioni della parte. Inoltre, i giudici di merito hanno omesso di motivare perché ritenessero non contestati i fatti, nonostante le specifiche difese scritte del professionista. La sentenza viene cassata con rinvio.
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