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Art. 26 Codice di procedura penale

Prove acquisite dal giudice incompetente

1. L'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove gia' acquisite.

2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell'udienza preliminare e per le contestazioni a norma degli articoli 500 e 503.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.