Home » Codici » Codice di procedura penale » Parte CIVILE, RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA » Titolo VII DIFENSORE » Art. 102
Sostituto del difensore
(( 1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto )).
2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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