Home » Codici » Codice di procedura civile » Libro PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI » Titolo III DELLE PARTI E DEI DIFENSORI » Capo II Dei difensori » Art. 86
Difesa personale della parte
La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualita' necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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