Home » Codici » Codice di procedura civile » Libro QUARTO DEI PROCEDIMENTI SPECIALI » Titolo II Dei procedimenti in camera di consiglio » Capo VI Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio » Art. 742
Revocabilita' dei provvedimenti
I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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