Home » Codici » Codice di procedura civile » Libro TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE » Titolo II DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA » Capo IV Dell'espropriazione immobiliare » Sezione III Della vendita e dell'assegnazione » Paragrafo 3 Vendita con incanto » Art. 579
Persone ammesse agli incanti
Salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, e' ammesso a fare offerte all'incanto.
Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.
I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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