Una debitrice incarica un prestanome di acquistare all'asta i suoi immobili pignorati per poi ritrasferirglieli. L'accordo si rivela nullo per divieto di legge e l'intermediario non cede i beni. Nel 1988 la donna intenta una causa per ottenere il ritrasferimento degli immobili e il risarcimento dei danni, ma l'azione viene respinta. Nel 2011 l'erede della debitrice promuove una nuova causa per la restituzione delle somme versate. I giudici di merito dichiarano il diritto estinto, negando l'effetto salvifico del primo giudizio. La Corte di Cassazione rileva la complessità della questione sull'interruzione della prescrizione tra domande connesse ma con diverso oggetto. Per chiarire la questione di massima importanza, la Suprema Corte rimette la decisione finale alla pubblica udienza.
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