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Art. 579 Codice di Procedura Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 579 Codice di Procedura Civile

Esclusione Asta Giudiziaria: Chi non paga può riprovarci?
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di esclusione asta giudiziaria. Un'azienda aveva acquistato un immobile all'asta, ma una precedente offerente, figlia dei debitori, era stata esclusa per non aver pagato il saldo prezzo in una precedente aggiudicazione. La sentenza di primo grado aveva permesso alla figlia di partecipare nuovamente all'asta, revocando l'aggiudicazione all'azienda. La Cassazione ha confermato che l'omesso pagamento del saldo prezzo in un'asta precedente non impedisce di partecipare a quelle successive, se non esiste una specifica norma che lo vieti. L'esclusione di un offerente è un atto impugnabile con opposizione agli atti esecutivi.
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Furto aggravato: casa all’asta e beni sottratti all’acquirente
I precedenti proprietari di un immobile espropriato hanno sottratto diversi beni mobili dall'edificio dopo l'asta giudiziaria. La casa era stata acquistata dal loro stesso legale. Gli imputati hanno contestato la sussistenza del reato sostenendo l'invalidità dell'acquisto giudiziario e rivendicando la proprietà originaria dei beni. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per furto aggravato. Il decreto di aggiudicazione conserva piena efficacia fino a quando il giudice civile non ne dichiara formalmente la nullità tramite regolare opposizione. I beni appartenevano quindi legittimamente al nuovo acquirente.
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Interruzione della prescrizione: il nodo sui patti nulli
Una debitrice incarica un prestanome di acquistare all'asta i suoi immobili pignorati per poi ritrasferirglieli. L'accordo si rivela nullo per divieto di legge e l'intermediario non cede i beni. Nel 1988 la donna intenta una causa per ottenere il ritrasferimento degli immobili e il risarcimento dei danni, ma l'azione viene respinta. Nel 2011 l'erede della debitrice promuove una nuova causa per la restituzione delle somme versate. I giudici di merito dichiarano il diritto estinto, negando l'effetto salvifico del primo giudizio. La Corte di Cassazione rileva la complessità della questione sull'interruzione della prescrizione tra domande connesse ma con diverso oggetto. Per chiarire la questione di massima importanza, la Suprema Corte rimette la decisione finale alla pubblica udienza.
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