Home » Codici » Codice di procedura civile » Libro SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE » Titolo IV NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO » Capo I Delle controversie individuali di lavoro » Sezione II Del procedimento » Paragrafo 1 Del procedimento di primo grado » Art. 432
Valutazione equitativa delle prestazioni
((Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.))
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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