Due medici hanno chiesto a un'Azienda Sanitaria Locale (ASL) il pagamento per "Retribuzione prestazioni mediche aggiuntive" (angioplastiche, coronarografie) svolte in una clinica privata, basandosi su una convenzione poi dichiarata nulla. Dopo un primo rinvio della Cassazione (Cass. 32264/2019) che aveva stabilito il diritto alla retribuzione anche per contratti nulli e la necessità di distinguere tra prestazioni "istituzionali" e "aggiuntive", la Corte d'Appello ha condannato l'ASL al pagamento integrale. La Cassazione ha annullato nuovamente la decisione, ribadendo che la Corte d'Appello non ha rispettato il principio di diritto. Non ha accertato in modo concreto quali prestazioni fossero effettivamente "aggiuntive", eludendo l'onere probatorio dei medici. La causa tornerà davanti a una nuova Corte d'Appello per un'analisi dettagliata.
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