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Art. 263 Codice di procedura civile

Presentazione e accettazione del conto

Se il giudice ordina la presentazione di un conto, questo deve essere depositato ((...)) con i documenti giustificativi, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata per la discussione di esso. ((178))

Se il conto viene accettato, il giudice istruttore ne da' atto nel processo verbale e ordina il pagamento delle somme che risultano dovute. L'ordinanza non e' impugnabile e costituisce titolo esecutivo.

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AGGIORNAMENTO (178)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.