Due fratelli gestivano di fatto un'azienda agricola utilizzando un conto corrente bancario cointestato. Alla morte di uno di essi, i suoi eredi hanno citato in giudizio il fratello superstite, chiedendo la ricostruzione contabile dei rapporti e la restituzione delle somme prelevate oltre la propria quota spettante. Il convenuto si è opposto, eccependo un precedente giudicato e sostenendo l'inapplicabilità del rendiconto tra soci co-amministratori. I giudici di merito hanno respinto le eccezioni difensive. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente le pronunce precedenti, stabilendo che sussiste l'obbligo di rendiconto agli eredi da parte dell'amministratore superstite. Questo adempimento contabile è indispensabile per redigere la situazione patrimoniale aggiornata e determinare il valore economico della quota societaria da liquidare agli eredi.
Continua »