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Art. 263 Codice di Procedura Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 263 Codice di Procedura Civile

Società Estinta, Procura Valida: La Cassazione sull’Ultrattività
Una società, dopo la sua estinzione, ha impugnato un'ordinanza di pagamento emessa in un giudizio di rendiconto. La Corte d'Appello ha riconosciuto la legittimazione ad agire della società estinta, applicando il principio dell'**ultrattività della procura**, poiché il mandato era stato conferito prima dell'estinzione. Ha però dichiarato nulla l'ordinanza ingiuntiva, in quanto emessa in assenza dei presupposti per il rendiconto, essendovi una contestazione totale sul debito. La Cassazione ha confermato entrambe le decisioni, ribadendo la validità della procura e l'invalidità dell'ordinanza.
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Obbligo di rendiconto agli eredi: quote e conti del socio
Due fratelli gestivano di fatto un'azienda agricola utilizzando un conto corrente bancario cointestato. Alla morte di uno di essi, i suoi eredi hanno citato in giudizio il fratello superstite, chiedendo la ricostruzione contabile dei rapporti e la restituzione delle somme prelevate oltre la propria quota spettante. Il convenuto si è opposto, eccependo un precedente giudicato e sostenendo l'inapplicabilità del rendiconto tra soci co-amministratori. I giudici di merito hanno respinto le eccezioni difensive. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente le pronunce precedenti, stabilendo che sussiste l'obbligo di rendiconto agli eredi da parte dell'amministratore superstite. Questo adempimento contabile è indispensabile per redigere la situazione patrimoniale aggiornata e determinare il valore economico della quota societaria da liquidare agli eredi.
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Rendiconto nella divisione immobiliare: spese e conguagli
Due comproprietari hanno avviato la divisione di un immobile. Nel corso della causa, il giudice ha condannato un comproprietario al pagamento di conguagli in favore dell'altro per le rate del mutuo e per gli investimenti effettuati. Il comproprietario soccombente ha proposto ricorso in Cassazione. Egli ha sostenuto che la condanna fosse illegittima poiché la controparte non aveva presentato una specifica domanda riconvenzionale di pagamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il rendiconto nella divisione immobiliare comprende già la richiesta di condanna al pagamento delle somme dovute. Chi chiede il conto esige anche il versamento del saldo finale. Il giudice può quindi condannare la parte ai conguagli senza violare le regole processuali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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