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Art. 263 Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Civile

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Rendiconto nella divisione immobiliare: spese e conguagli
Due comproprietari hanno avviato la divisione di un immobile. Nel corso della causa, il giudice ha condannato un comproprietario al pagamento di conguagli in favore dell'altro per le rate del mutuo e per gli investimenti effettuati. Il comproprietario soccombente ha proposto ricorso in Cassazione. Egli ha sostenuto che la condanna fosse illegittima poiché la controparte non aveva presentato una specifica domanda riconvenzionale di pagamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il rendiconto nella divisione immobiliare comprende già la richiesta di condanna al pagamento delle somme dovute. Chi chiede il conto esige anche il versamento del saldo finale. Il giudice può quindi condannare la parte ai conguagli senza violare le regole processuali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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