Una società si opponeva a un precetto, notificava la rinuncia all'azione alla controparte ma non la depositava telematicamente in tribunale. La controparte si costituiva in giudizio e otteneva la condanna della società al pagamento delle spese processuali. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando inammissibile il ricorso della società e chiarendo che la rinuncia, per essere efficace e bloccare le spese, deve essere formalizzata con il deposito in cancelleria prima che per la controparte scada il termine per costituirsi.
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