Home » Codici » Codice di procedura civile » Libro PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI » Titolo VI DEGLI ATTI PROCESSUALI » Capo I Delle forme degli atti e dei provvedimenti » Sezione II Delle udienze » Art. 130
Redazione del processo verbale
Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.
Il processo verbale e' sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere: di esso non si da' lettura, salvo espressa istanza di parte.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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