Un autista è stato licenziato e ha impugnato la decisione, chiedendo la reintegrazione. L'azienda si è difesa sostenendo di non raggiungere il requisito dimensionale per l'applicazione di tale tutela. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'onere di provare la mancanza del requisito dimensionale spetta al datore di lavoro. L'argomentazione del lavoratore, volta a includere nel calcolo i dipendenti somministrati, è una legittima difesa non soggetta a preclusioni processuali e deve essere valutata nel merito. La Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello e rinviato il caso per un nuovo esame.
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