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Art. 130 Codice di Procedura Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 130 Codice di Procedura Civile

Rinuncia al Ricorso in Cassazione: il Debitore si arrende, vince il Creditore
Un debitore, dopo aver perso nei gradi precedenti, presenta ricorso in Cassazione per bloccare una procedura esecutiva immobiliare. A sorpresa, prima della decisione, deposita un atto di rinuncia al ricorso. La Corte Suprema dichiara estinto il giudizio, stabilendo un principio fondamentale: la rinuncia al ricorso per cassazione è un atto che non richiede l'accettazione della controparte per essere efficace. Questa mossa rende definitiva la sentenza precedente a favore del creditore e chiude il caso, evitando però al debitore il pagamento di sanzioni aggiuntive previste in caso di rigetto.
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Termine impugnazione decreto: la comunicazione è decisiva
Una società acquista un credito IVA in un'asta fallimentare ma si rifiuta di pagare, sostenendone l'inesistenza. La Corte di Cassazione, pur ritenendo tempestivo il ricorso, lo dichiara inammissibile nel merito. La sentenza stabilisce un principio fondamentale sul termine impugnazione: per i decreti decisori in ambito fallimentare, esso decorre solo dalla comunicazione formale della cancelleria e non dalla semplice lettura in udienza. Nel merito, si chiarisce che le contestazioni sull'esistenza del credito vanno sollevate nel procedimento di verifica del passivo, non con un reclamo avverso l'ordine di pagamento.
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