Home » Codici » Codice di procedura civile » Libro PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI » Titolo VI DEGLI ATTI PROCESSUALI » Capo I Delle forme degli atti e dei provvedimenti » Sezione II Delle udienze » Art. 129
Doveri di chi interviene o assiste all'udienza
Chi interviene o assiste all'udienza non puo' portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.
E' vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
Articoli