Home » Codici » Codice penale » Libro PRIMO DEI REATI IN GENERALE » Titolo TERZO DEL REATO » Capo II Delle circostanze del reato » Art. 64
Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante
Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non e' determinato dalla legge, e' aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.
Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non puo' superare gli anni trenta.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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