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Art. 64 Codice Penale — Sezione Sezioni Unite Civile

Altri anni per Art. 64 Codice Penale

Eccesso di potere giurisdizionale: limiti e sanzioni
Una società sanzionata dall'Autorità Antitrust per un cartello ha impugnato la decisione del Consiglio di Stato davanti alla Cassazione, lamentando un eccesso di potere giurisdizionale. Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che il loro controllo è limitato ai casi di difetto assoluto di giurisdizione (invasione o negazione del potere di decidere) e non si estende al presunto 'cattivo esercizio' della funzione giurisdizionale, come un'errata valutazione delle prove.
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Difetto di giurisdizione: l’appello è inammissibile
Una cittadina, dopo aver impugnato un'ordinanza di sgombero dinanzi al giudice amministrativo (TAR), ha proposto ricorso in Cassazione per difetto di giurisdizione. Il TAR aveva inizialmente declinato la propria giurisdizione, ma il Consiglio di Stato l'aveva poi affermata. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la parte che sceglie un giudice e ottiene una decisione che mantiene la causa presso quella giurisdizione non ha più interesse a contestarla, risultando 'vittoriosa' su quel punto.
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Riassunzione del giudizio: la Cassazione sui termini
Una società cooperativa ha proposto ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione contro una decisione del Consiglio di Stato che aveva dichiarato estinto il suo giudizio di primo grado. La controversia nasce dal fatto che, dopo una declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la società aveva effettuato la riassunzione del giudizio notificando l'atto nei termini ma depositandolo oltre la scadenza perentoria. Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che l'erronea interpretazione delle norme processuali sui termini per la riassunzione del giudizio da parte del giudice amministrativo non costituisce un eccesso di potere giurisdizionale, ma un mero 'error in procedendo' non sindacabile in quella sede.
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