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Art. 622 Codice penale

Rivelazione di segreto professionale

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto puo' derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila.

La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da amministratori, direttori generali, ((dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,)) sindaci o liquidatori o se e' commesso da chi svolge la revisione contabile della societa'.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.