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Art. 622 Codice Penale — Sezione Quinta Civile

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Tassa automobilistica: paga la fiduciaria, non il proprietario
Una società fiduciaria ha impugnato l'avviso di pagamento della Regione Lombardia relativo alla tassa automobilistica per un veicolo registrato a suo nome nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La società sosteneva di non essere la proprietaria effettiva del mezzo, amministrato per conto di un cliente terzo (fiduciante), e di essere coperta dal segreto professionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno stabilito che l'intestazione al PRA fa scattare una presunzione di responsabilità. Pertanto, la società fiduciaria è obbligata al pagamento della tassa automobilistica come responsabile d'imposta, salvo il suo diritto di rivalsa (richiesta di rimborso) nei confronti del reale proprietario. L'amministrazione finanziaria non deve cercare il proprietario effettivo, gravando sulla fiduciaria l'onere di indicarlo o pagare il tributo.
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Tassa automobilistica società fiduciaria: paga l’intestatario
Una società fiduciaria ha impugnato l'avviso di pagamento della Regione per la tassa automobilistica di un'autovettura a lei intestata al PRA. La ricorrente sosteneva di non essere la proprietaria effettiva del mezzo, ma solo l'intestataria formale per conto di un cliente terzo, e che il segreto professionale le impediva di rivelarne l'identità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'intestatario al PRA è responsabile d'imposta. Di conseguenza, per la tassa automobilistica società fiduciaria, l'amministrazione finanziaria può legittimamente richiedere il pagamento all'intestatario formale registrato. La società fiduciaria, dopo aver pagato il tributo, potrà esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del reale proprietario, senza che il patto fiduciario possa essere opposto al fisco.
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