Home » Codici » Codice penale » Libro SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE » Titolo SETTIMO DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA » Capo IV Della falsità personale » Art. 497
Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati
Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso e' domandato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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