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Capo I — Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

Codice penale

Articoli

  • Art. 453 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
  • Art. 454 Alterazione di monete
  • Art. 455 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
  • Art. 456 Circostanze aggravanti
  • Art. 457 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
  • Art. 458 Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete
  • Art. 459 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
  • Art. 460 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
  • Art. 461 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
  • Art. 462 Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto
  • Art. 463 Casi di non punibilita'
  • Art. 464 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
  • Art. 465 Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto
  • Art. 466 Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti cosi' alterati
  • Art. 466-bis Confisca