Il Tribunale di sorveglianza revocava la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a un condannato, a causa della sua sottoposizione a custodia cautelare per nuovi reati, evidenziando il mantenimento di rapporti con la criminalità organizzata. Il condannato proponeva ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione del suo percorso riabilitativo e l'errata applicazione della legge penitenziaria. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la legittimità della revoca. I giudici hanno rilevato che i motivi di ricorso erano generici e ripetitivi, non confrontandosi con la solida motivazione del Tribunale sulla persistente pericolosità sociale del soggetto e sulla sua non genuina adesione al percorso di recupero. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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