Home » Codici » Codice penale » Libro PRIMO DEI REATI IN GENERALE » Titolo SESTO DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA » Capo I Della estinzione del reato » Art. 167
Estinzione del reato
Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato e' estinto.
((In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene)).
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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