Il Condannato riceveva una condanna con sospensione condizionale della pena per reati fiscali. Nel quinquennio di prova, commetteva un reato di bancarotta, accertato con successiva sentenza definitiva. Il Giudice dell'esecuzione revocava quindi la sospensione condizionale. Il Condannato ricorreva in Cassazione, sostenendo che il primo reato si fosse ormai estinto automaticamente per il decorso del tempo, impedendo la revoca. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la commissione di un nuovo reato nel periodo di prova comporta la decadenza automatica dal beneficio. La revoca ha natura dichiarativa con effetti retroattivi (ex tunc), impedendo l'estinzione del reato originario anche se il provvedimento formale interviene successivamente.
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