Home » Codici » Codice penale » Libro PRIMO DEI REATI IN GENERALE » Titolo TERZO DEL REATO » Capo I Del reato consumato e tentato » Art. 44
Condizione obiettiva di punibilita'
Quando, per la punibilita' del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non e' da lui voluto.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
Articoli