Definizione
L'indulto consiste in un provvedimento generale che causa l'estinzione della pena. L'indulto è ispirato, in origine, a ragioni di opportunità politica e pacificazione sociale.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 335 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2019–2026). Nel 43% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 28%
- Rigettato 24%
- Inammissibile 43%
- Altro 5%
Provvedimenti per anno
2019
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 172%
- Penale Sez. 723%
- Penale Sez. 55%
Precedenti più richiamati
- Cass. 33916/2015in 14 provvedimenti
- Cass. 33903/2021in 7 provvedimenti
- Cass. 36866/2023in 7 provvedimenti
- Cass. 42384/2016in 7 provvedimenti
- Cass. S.U. 2/2014in 21 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
La Corte d'appello aveva ordinato la revoca dell'indulto concesso a un condannato nella misura di tre anni di reclusione e settemila euro di multa. Il beneficio era decaduto a causa della commissione di un nuovo reato punito con due anni di reclusione. Il condannato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando l'errata quantificazione della pena residua e sostenendo l'intervenuta prescrizione della sanzione originaria. I giudici di legittimità hanno respinto le doglianze dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che il conteggio della prescrizione della pena inizia unicamente dalla data in cui la sentenza per il nuovo reato diviene definitiva. Poiché tale definitività si è verificata solo nel 2018, il tempo necessario per la prescrizione non era affatto trascorso. Il ricorrente deve quindi scontare la pena revocata e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un cittadino condannato aveva ottenuto il beneficio dello sconto di pena grazie al provvedimento di clemenza del 2006. Tuttavia, l'uomo ha commesso successivamente un nuovo delitto doloso, subendo una condanna definitiva superiore a due anni di carcere. I giudici hanno quindi disposto la revoca dell'indulto. Il condannato ha presentato ricorso sostenendo che la vecchia pena si fosse ormai estinta per prescrizione, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla prima concessione del beneficio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il termine di prescrizione della pena non decorre dalla prima concessione del beneficio, ma decorre unicamente dal giorno in cui diventa definitiva la nuova sentenza di condanna. Il condannato dovrà quindi scontare la pena originaria e pagare una sanzione.
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Il Condannato ha presentato un'istanza al Giudice dell'esecuzione per ridefinire il cumulo di pene concorrenti. Il soggetto sosteneva che una precedente condanna a oltre nove anni di reclusione dovesse considerarsi assorbita da una successiva per via della continuazione tra i reati. La difesa lamentava un doppio conteggio della sanzione e contestava le modalità di scomputo dell'indulto. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'istanza poiché riproponeva questioni già decise e respinte in passato. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione: nel cumulo di pene concorrenti occorre prima sottrarre l'indulto dalla somma complessiva e solo dopo applicare il criterio moderatore della pena massima. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
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Un uomo condannato per reati legati agli stupefacenti commessi nel 1999 e nel 2007 ha richiesto il riconoscimento del reato continuato in fase esecutiva per ottenere una riduzione globale della pena. Contestualmente, la Corte di Appello ha revocato l'indulto precedentemente accordato, poiché il nuovo reato superava i due anni di reclusione ed era avvenuto nel quinquennio previsto dalla legge. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del condannato. I giudici hanno chiarito che la distanza temporale di otto anni, la presenza di complici diversi e l'eterogeneità degli illeciti dimostrano una mera abitudine a delinquere e non un piano criminoso unitario. L'uomo perde il beneficio e deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un Imputato, condannato per bancarotta documentale, ha presentato ricorso alla Suprema Corte. Contestava l'omessa rinnovazione istruttoria e l'illogicità della motivazione su recidiva e revoca dell'indulto. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale. Ha ritenuto le censure infondate o non pertinenti. Il primo motivo era inutile, il secondo non correlato alla motivazione criticata. L'Imputato dovrà pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro alla cassa ammende.
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Un Lavoratore aveva chiesto l'applicazione dell'indulto per un reato associativo, ma la sua richiesta era già stata respinta in precedenza. Il Lavoratore ha ripresentato l'istanza, sostenendo la necessità di rivalutare la data di inizio del reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di indulto. Ha ribadito che una richiesta già valutata non può essere riproposta con le stesse ragioni. Il ricorso è stato ritenuto generico perché non ha fornito gli elementi necessari per dimostrare la "novità" delle ragioni addotte.
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Un Giudice per le indagini preliminari (G.i.p.) aveva disposto la revoca dell'indulto concesso a un Condannato, sostenendo che questi avesse commesso nuovi reati non colposi entro cinque anni dall'entrata in vigore della Legge n. 241/2006. Il Condannato ha presentato ricorso, evidenziando che la legge era entrata in vigore il 1° agosto 2011, mentre i reati contestati erano del 2016, quindi fuori dal quinquennio previsto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza di revoca dell'indulto e rinviando gli atti al G.i.p. di Bari per un nuovo esame, poiché l'ordinanza presentava una palese violazione di legge nell'applicazione dei termini.
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Un Condannato, estradato da un Paese estero, si è visto revocare un indulto precedentemente concesso a causa di una nuova condanna definitiva per un reato grave. Il Condannato ha contestato la revoca dell'indulto, sostenendo che la nuova pena era ineseguibile in Italia per il principio di specialità, non essendo stata concessa un'estradizione suppletiva. La Corte di Cassazione ha chiarito che il principio di specialità non impedisce la revoca del beneficio, che è un effetto automatico della legge. Tuttavia, la Cassazione ha annullato l'ordinanza nella parte relativa all'eseguibilità della pena, perché il giudice precedente non aveva verificato se la pena revocata riguardasse fatti diversi da quelli per cui era stata concessa l'estradizione, e se fossero state rispettate le condizioni per renderla eseguibile.
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Un condannato per traffico di stupefacenti ha chiesto l'applicazione dell'indulto per ottenere uno sconto sulla pena inflitta in continuazione con una precedente condanna. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta a causa della presenza dell'aggravante dell'ingente quantità, considerata causa ostativa al beneficio. Il ricorrente ha sostenuto che l'aggravante non operasse concretamente per il reato satellite. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto: l'aggravante è stata effettivamente accertata e valorizzata per determinare la pena, impedendo così l'applicazione dell'indulto.
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La Corte di Cassazione ha confermato la validità della decisione con cui la Corte di Appello ha recepito una condanna per reati fallimentari emessa dalla Repubblica di San Marino contro un cittadino italiano, con conseguente revoca del beneficio dell'indulto precedentemente concesso. Il condannato lamentava presunte violazioni del diritto di difesa nel procedimento estero. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che il riconoscimento di sentenze penali straniere richiede unicamente la verifica del rispetto sostanziale del contraddittorio e della possibilità astratta di proporre appello. L'inammissibilità per tardività dell'impugnazione all'estero non preclude l'efficacia del provvedimento in Italia.
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Un Lavoratore aveva ottenuto un indulto nel 2009. Successivamente, nel 2018, ha ricevuto una nuova condanna per un reato commesso entro i cinque anni dall'entrata in vigore della legge sull'indulto. La Corte d'Appello ha quindi disposto la revoca dell'indulto. Il Lavoratore ha presentato ricorso, sostenendo che il beneficio fosse ormai 'giudicato' e che la revoca dell'indulto non fosse più possibile dopo una precedente rideterminazione della pena. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la legittimità della revoca dell'indulto in presenza di una causa ostativa sopravvenuta e non nota al giudice al momento della concessione iniziale.
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Il Condannato ha contestato il calcolo del suo "cumulo pene concorrenti" da parte del Tribunale di Padova. Il Condannato sosteneva che il Tribunale non avesse applicato correttamente il criterio moderatore e l'indulto, e che i cumuli parziali non fossero stati formati correttamente, portando a una pena complessiva errata. La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale, ritenendo che mancasse una motivazione adeguata sulla formazione dei cumuli parziali e sull'applicazione dei principi di diritto, rinviando il caso per un nuovo esame.
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Un condannato per ricettazione ha presentato un'istanza per ricalcolare la pena, sostenendo la prescrizione del reato e la conseguente necessità di riformulare il cumulo. Il Tribunale ha dichiarato l'istanza inammissibile. Il condannato ha poi proposto ricorso personale in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato l'inammissibilità del ricorso personale, chiarendo che, a seguito della Legge n. 103 del 2017, l'imputato non può più ricorrere personalmente in Cassazione. Il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore abilitato, pena l'inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione.
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L'Imprenditore è stato condannato per il reato di omesso versamento IVA per non aver versato l'imposta relativa a due annualità. La difesa ha sostenuto che il mancato pagamento derivava dal mancato incasso di ingenti fatture da clienti falliti e dalla decisione di destinar le risorse disponibili al pagamento degli stipendi dei lavoratori per mantenere in vita l'azienda. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno stabilito che il mancato incasso dei crediti rientra nel normale rischio d'impresa e non elimina la responsabilità penale. Inoltre, privilegiare la paga dei dipendenti rispetto ai debiti verso l'Erario non costituisce una valida scriminante. L'Imprenditore perde il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle Ammende.
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Un cittadino ha chiesto la revoca dell'indulto al Tribunale di Ancona, ma la sua richiesta è stata respinta. Ha poi presentato un ricorso alla Corte di Cassazione, insistendo sull'accoglimento della sua istanza. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi manifestamente infondati. La Corte ha chiarito che la mancanza di un atto specifico di revoca dell'indulto non era decisiva, poiché il casellario giudiziale conteneva già informazioni sufficienti. Il ricorrente non ha dimostrato alcun pregiudizio. La Corte ha condannato il cittadino al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
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La Corte d'Appello ha disposto la revoca indulto per un Condannato, precedentemente beneficiario di tale misura. La revoca è avvenuta a seguito di una condanna definitiva per reati gravi (associazione mafiosa e traffico di droga) commessi prima della concessione dell'indulto. Il Condannato ha contestato la decisione, sostenendo che la prova della sua partecipazione ai reati in epoca antecedente all'indulto fosse insufficiente. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la revoca indulto e ribadendo che la valutazione dei fatti spetta ai giudici di merito.
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Il Condannato ha chiesto di ricalcolare la sua pena, includendo periodi di detenzione già scontati e liberazioni anticipate, per applicare il limite del "cumulo giuridico pene" (Art. 78 c.p.). La Corte d'Appello ha respinto la richiesta. La Cassazione ha confermato. Ha stabilito che il criterio del "cumulo giuridico pene" si applica a ogni singola operazione di cumulo, non all'intera vita detentiva. Periodi già espiati o coperti da indulto (anche se revocato) non possono beneficiare di un doppio sconto. La revoca dell'indulto non riapre il calcolo di pene già correttamente computate e scontate.
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Un condannato per omicidio ha richiesto l'applicazione dell'indulto per ottenere uno sconto di pena. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta per due ragioni distinte: la presenza dell'aggravante mafiosa nel delitto e la commissione di un ulteriore reato punito con oltre due anni di reclusione nel quinquennio successivo, causa legale di revoca del beneficio. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento contestando unicamente la configurazione dell'aggravante mafiosa, tralasciando completamente la seconda causa ostativa. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, confermando il diniego del beneficio e condannando il richiedente al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un soggetto, già estradato in Italia e beneficiario di un indulto, ha ricevuto una nuova condanna per reati commessi nel quinquennio. La Corte d'Appello ha revocato l'indulto. Il condannato ha contestato la decisione, invocando il **principio di specialità** dell'estradizione, che limiterebbe la punibilità ai soli reati per cui era stato estradato. La Cassazione ha chiarito che la **revoca dell'indulto** è un effetto automatico della legge, ma l'eseguibilità della pena residua deve comunque rispettare il principio di specialità. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza, rinviando al giudice per verificare le condizioni di eseguibilità della pena.
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Un Condannato, già beneficiario della sospensione condizionale per un reato di droga (art. 73 DPR 309/90), ha commesso altri reati. Il Tribunale ha revocato la sospensione e negato l'indulto, ritenendo la recidiva ostativa alla prescrizione e il reato di droga preclusivo all'indulto. La Cassazione ha confermato la revoca della sospensione, ribadendo che la recidiva, anche se subvalente, impedisce la prescrizione della pena. Tuttavia, ha annullato il diniego dell'**indulto e reati di droga**, chiarendo che il beneficio è escluso solo in presenza di specifiche aggravanti (art. 80 DPR 309/90) non riscontrate nel caso. Il Tribunale dovrà riesaminare la concessione dell'indulto.
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