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Art. 44 Codice Penale — Sezione Settima Penale

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Bancarotta fraudolenta: la data del fallimento revoca l’indulto
Il caso riguarda un condannato che ha impugnato la revoca dell'indulto, contestando la data di consumazione del reato di bancarotta fraudolenta. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per il reato di bancarotta fraudolenta, il momento della consumazione coincide con la sentenza dichiarativa di fallimento. Questa data rappresenta una condizione obiettiva di punibilità e determina il calcolo dei termini per l'applicazione di amnistia e indulto. Poiché la revoca dell'indulto era già stata decisa in modo definitivo e vi erano altre condanne non contestate dal ricorrente, la Cassazione ha confermato il provvedimento di revoca, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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