Home » Codici » Codice civile » Libro TERZO DELLA PROPRIETÀ » Titolo V DELL'USUFRUTTO, DELL'USO E DELL'ABITAZIONE » Capo I Dell'usufrutto » Sezione I Disposizioni generali » Art. 978
Costituzione
L'usufrutto e' stabilito dalla legge o dalla volonta' dell'uomo. Puo' anche acquistarsi per usucapione.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
Articoli